2020-05-06

LINEE GUIDA DELL'INAIL PER LA TUTELA INFORTUNISTICA DA INFEZIONE DA COVID-19 – IMPORTANTI LINEE GUIDA PER I DATORI DI LAVORO

Una nuova circolare fornisce indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale. Per il presidente dell’Istituto “questa emergenza conferma che è necessario ampliare la platea degli assicurati”.

Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 e con successiva lettera circolare n. 5392 del 24 aprile 2020, l’INAIL ha indicato i presupposti della tutela infortunistica prestata nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro.

La richiamata circolare dell’INAIL specifica l’ambito della tutela assicurativa prestata ovverosia viene espressamente adottata la locuzione in “occasione di lavoro”, ossia durante la prestazione lavorativa.

L’INAIL chiarisce la presenza di una presunzione semplice di origine professionale dell’infortunio per alcune categorie di lavoratori e in particolare per personale sanitario e per i lavoratori che hanno un costante contatto con il pubblico/utenza.

Tuttavia non solo le categorie sopra richiamate godono della tutela prevista dall’INAIL, è infatti fatta espressa riserva di valutare ì anche di situazioni in cui non vi sia prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare la presunzione semplice. In questi casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale di elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

La sopra menzionata Circolare distingue poi tra infortunio sul lavoro e malattia professionale: di fatti il primo, l’infortunio sul lavoro è la lesione originata in occasione del lavoro da una causa violenta, che ha un effetto immediato e la seconda è la malattia professionale è l’evento dannoso che influisce sulla capacità lavorativa della persona, trae origine da una causa connessa alla propria attività lavorativa e agisce lentamente sull’organismo del lavoratore.

Ai fini dell’attivazione della tutela assicurativa è indispensabile un certificato medico di avvenuto contagio e la denuncia/comunicazione d’infortunio a cura del datore di lavoro.

Per il datore di lavoro è confermato l’obbligo di denuncia/comunicazione. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico d’infortunio. Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.

In favore de i familiari dei lavoratori deceduti per aver contratto il coronavirus sul lavoro, l’INAIL prevede il riconoscimento di tre prestazioni: la rendita o l’assegno funerario.

Pertanto qualora si sia a conoscenza di un dipendente che ha contratto “presumibilmente “il covid 19 all’interno del luogo di lavoro è importante rispettare l’obbligo di denuncia/comunicazione tempestiva.

Avvertenza: Il presente documento ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Per valutazioni più specifiche si invita a contattare l’avv. Enrica Caon e gli altri collaboratori dello studio – avv.caon@vis-legis.it

a cura dell’avv. Enrica Caon

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