I nuovi strumenti previsti a sostegno e a tutela delle imprese e dei lavoratori nel Decreto "Rilancio"
A cura di Avv. Sergio Antonelli e Dott.ssa Margherita Piromalli
Al fine di agevolare la graduale ripresa delle attività economiche e nel tentativo di ridurre l’impatto dell’emergenza pandemica sull’occupazione, sostenendo i datori di lavoro nella gestione dei costi di lavoro, il c.d. Decreto “Rilancio”, oltre a rafforzare gran parte delle misure già previste dal decreto “Cura Italia”, estendendone l’efficacia, introduce nuovi strumenti a favore di imprese e lavoratori.
Tra questi emerge l’introduzione del “Fondo Nuove Competenze”, il quale consente, per l’anno 2020, di stipulare contratti collettivi a livello aziendale o territoriale aventi ad oggetto specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, da finalizzare in parte a percorsi formativi. Nello specifico, tali contratti verranno sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, e gli oneri relativi alle ore di formazione, che dovranno ricomprendere anche i relativi contributi previdenziali e assistenziali, non saranno a carico del datore di lavoro bensì dell’apposito “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (“ANPAL”), nel limite massimo di 230 milioni di euro. Inoltre, entro il 19 luglio 2020, tramite emanazione del decreto ministeriale congiunto tra Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia e delle Finanze, verranno individuati criteri e modalità di applicazione di tale misura e di utilizzo delle relative risorse. Lo strumento messo in capo dalla legislazione emergenziale, in alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali, potrebbe essere una praticabile soluzione la quale consentirebbe alle imprese di ridurre i costi e di fronteggiare eventuali cali di attività senza dover intervenire sulle risorse le quali, d’altro canto, avrebbero l’opportunità di incrementare le loro abilità professionali al fine aumentare la loro competitività sul mercato.
Il secondo strumento previsto dal legislatore, presumibilmente anch’esso alternativo al ricorso agli ammortizzatori sociali, consiste in una serie di aiuti riconosciuti alle imprese sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari sia dei lavoratori subordinati sia dei lavoratori autonomi. Il Decreto riconosce alle Regioni, alle Provincie autonome, anche mediante eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, agli altri enti territoriali, e alle Camere di commercio la possibilità di contribuire a sostenere i costi salariali delle imprese, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, al fine di evitare misure di riduzione del personale. La sovvenzione, che non potrà essere superiore all’80% della retribuzione mensile lorda dei beneficiari, viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore – imputabilità che potrà essere retrodatata sino al 1° febbraio 2020 -, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.
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