2021-03-23

Illegittimo il licenziamento di chi non è più idoneo se il datore di lavoro non adotta accomodamenti ragionevoli

A cura di Sergio Antonelli e Giulia Maccioni

La Cassazione con sentenza n. 6497 del 9 marzo 2021, si è pronunciata sulla vicenda di un lavoratore che dopo una sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.

La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore, il quale è stato reintegrato e risarcito.

Nella pronuncia ha chiarito che nel caso di sopravvenuta inidoneità alle mansioni svolte in precedenza, derivante da una condizione di “handicap”, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” per salvare il posto del disabile, anche se le misure finiscano per incidere sull’organizzazione dell’impresa.

Tuttavia gli oneri da sostenere non devono essere sproporzionati, dovendo pur sempre essere adattati secondo il parametro della “ragionevolezza”, tenendo conto del limite costituito dall’inviolabilità in peius delle posizioni lavorative degli altri colleghi di lavoro e la necessità di evitare oneri organizzativi eccessivi per il datore di lavoro, dovendo assicurare il mantenimento degli equilibri finanziari dell’impresa.

Il datore di lavoro non può limitare il suo onere della prova all’assolvimento dell’obbligo di repêchage: quando la sopravvenuta inidoneità alle mansioni deriva da una condizione di handicap, l’azienda, in aggiunta, deve dimostrare di aver cercato soluzioni alternative per evitare il recesso.

Non basta, dunque, dedurre che l’azienda risulti a pieno organico e non vi siano posti scoperti o mansioni compatibili; l’azienda deve dimostrare che è impossibile ritagliare un posto al disabile perché sarebbe troppo oneroso oppure lederebbe l’interesse di altri lavoratori.

Così la Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, applicando la tutela reale del dipendente oltre al risarcimento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre accessori.

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