2019-03-19

STUDIO LEGALE MENICHETTI

DIRITTO D’ESCLUSIVA E CLIENTI DIREZIONALI NEL CONTRATTO D’AGENZIA

di dott.ssa Camilla Perusi

L’art. 1743 c.c. prevede il diritto di esclusiva bilaterale, a vantaggio sia del preponente che dell’agente, stabilendo che “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.

Il diritto d’esclusiva nasce, quindi, automaticamente nei confronti d’entrambi i contraenti, salvo diverso accordo tra gli stessi, posto che esso costituisce un elemento naturale, e non necessario ed essenziale, del contratto d’agenzia.

Vi possono essere diverse ipotesi in cui si concreta una deroga a tale diritto: la zona può essere convenzionalmente limitata ad una particolare categoria di potenziali clienti (ad es., la pubblica amministrazione, i grossisti, la grande distribuzione organizzata, etc.) o ad un determinato gruppo di persone.

In particolare, il preponente e l’agente possono concordare, all’origine del rapporto d’agenzia o in corso d’esecuzione dello stesso, che il primo intrattenga un rapporto diretto, ossia senza interposizione del collaboratore, con uno o più clienti specificamente individuati, comunemente denominati “direzionali”, sebbene essi abbiano sede nella zona d’esclusiva dell’agente e nonostante gli affari conclusi dalla casa mandate riguardino prodotti oggetto del contratto d’agenzia.

La clausola concernente i clienti direzionali (da indicarsi nominativamente) è assai diffusa nella prassi negoziale, posto che questi ultimi, solitamente, rivestono un’importanza primaria per il preponente, a causa della loro peculiare tipologia, che rende necessarie trattative più complesse o condizioni di vendita differenti da quelle ordinarie, o degli ingenti quantitativi di beni ordinati, che rendono appetibile per la casa mandante evitare di liquidare le provvigioni che, senza detta clausola, spetterebbero all’agente, dato che l’art. 1748, c. 2, c.c. prevede che “la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”.

In altre parole, il preponente può concludere direttamente affari nella zona riservata in esclusiva a un agente, salvo, poi, liquidare a quest’ultimo la provvigione c.d. indiretta su tali affari.

È, tuttavia, lecito anche il patto contrario che preveda taluni clienti direzionali, riservati alla negoziazione diretta del preponente e, quindi, sottratti all’agente, che non ha diritto alla provvigione per gli affari conclusi con tali clienti.

Stante, però, la natura vessatoria di un tal patto, esso è condizionato – per la sua validità – alla formulazione scritta ed all’esplicita accettazione dell’agente, contraente “debole”.

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