2019-11-20

STUDIO LEGALE MENICHETTI

Gig working: la tutela del lavoro limitata ai cc.dd. riders

di Camilla Perusi

Con il D. L. 101/2019, convertito in L. 128/2019, il Legislatore è intervenuto a tutela dei fattorini addetti alla consegna a domicilio di cibo in bicicletta o motorino, meglio noti come riders.

La succitata legge, introducendo una disciplina ad hoc per tali lavoratori autonomi, ha inserito nel D. Lgs. 81/2015 un nuovo capo, il V bis (“Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”), stabilendo, in particolare, all’art. 47 bis, che “le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore […] attraverso piattaforme anche digitali”.

I riders diventano, quindi, una categoria di lavoratori (autonomi) riconosciuta e tutelata dal nostro ordinamento giuridico.

Anzitutto, s’è stabilito che i contratti individuali di tale tipologia di lavoratori devono essere provati per iscritto e che quest’ultimi devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, diritti e sicurezza.

Circa il compenso spettante ai riders, il Legislatore ha previsto che contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definirne i criteri di determinazione, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente; e che, in mancanza d’una disciplina collettiva, il lavoratore non dev’esser retribuito in base alle consegne eseguite, ma con un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti siglati dalle predette organizzazioni.

È prevista, poi, a favore dei lavoratori in questione un’indennità integrativa per il lavoro svolto nelle ore notturne, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli; indennità stabilita dalla contrattazione collettiva in una misura non inferiore al 10% (del pattuito compenso orario) o, in difetto di previsione collettiva, mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Legislatore, infine, ha equiparato i riders ai lavoratori subordinati per quanto attiene alla tutela antidiscriminatoria e della libertà e dignità del lavoratore, comunque assoggettandoli alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dalla legge.

ti potrebbe interessare

2019-07-22

Rödl & Partner

La concorrenza sleale perpetrata attraverso i social media.di Avv. Isabella CorriasI social media rappresentano oggi una delle più importanti ‘vetrine’ su cui le aziende pubblicizzano...

2025-07-16

Indagine LHH sul tema Pinkwashing nel Bel Paese: lo sguardo dei manager italiani sulla “parità di genere senza sostegno effettivo”

Nell’odierno contesto sociale si parla sempre più di Pinkwashing, un termine che trova particolare attualità anche nel mondo del lavoro. Nello specifico, in ambito aziendale indica la...

2025-12-11

BBVA Italia amplia la propria offerta di investimenti e prestiti per raggiungere 1 milione di clienti entro il 2026

BBVA ha celebrato il quarto anniversario della sua banca digitale in Italia, che ha già superato gli 800.000 clienti e punta a raggiungere il milione nel 2026. Da novembre dello scorso...

VUOI
SAPERNE
DI PIÙ?

Per ricevere più informazioni sul mondo
di Camera di Commercio di Spagna in Italia
compila il form e contattaci.


    Ho letto e accettato l’informativa privacy