2019-11-05

STUDIO LEGALE MENICHETTI

Responsabilità solidale negli appalti: “no” al termine di decandenza biennale per la pretesa contributiva dell’ente previdenziale 

di dott.ssa Elena Bissoli

Con la pronuncia n. 18004/2019, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi dell’appaltatore nei confronti dell’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 29, c. 2, del D.Lgs. 276/2003.

Tale norma, nella versione in vigore all’epoca dei fatti di causa, antecedente alle modifiche apportate nel 2012, prevede(va) che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

La questione controversa, su cui s’è pronunciata la Suprema Corte (S.C.), attiene, in particolare, all’applicabilità o meno del termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, previsto in detta norma, per esercitare, da parte dell’I.N.P.S., l’azione d’accertamento dell’obbligo contributivo nei confronti del committente, chiamato in via di solidarietà.

La S.C., nell’accogliere il primo motivo del ricorso per cassazione, ha ritenuto “applicabile alla fattispecie la disciplina generale dell’obbligazione contributiva che non prevede alcun termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di accertamento dell’obbligo contributivo, soggetto al solo termine prescrizionale”, affermando, quindi, il seguente principio: “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”.

A tale conclusione, la S.C. è pervenuta tenendo in considerazione, anzitutto, la giurisprudenza della stessa Corte secondo cui il trattamento retributivo e previdenziale attengono a due distinti rapporti, per quanto tra loro connessi, ed osservando, poi, che l’obbligazione contributiva, “derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che spetterebbe al lavoratore sulla base della contrattazione collettiva vigente (c.d. minimale contributivo). Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell’ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale”.

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