Licenziamento ritorsivo: Corte di Cassazione, sentenza n. 263957 del 7 settembre 2022
Per l’accoglimento della domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, è necessario che l’intento ritorsivo datoriale (il cui onere è a carico del lavoratore) abbia avuto efficacia determinativa esclusiva del licenziamento, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni a fondamento del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.
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