Lavoratori Impatriati – benefici fruibili anche ex post con dichiarazioni integrative o istanze di rimborso
BTA – Tax & Accounting
Dott. Paolo Gelao
In linea di continuità e logicità con quanto esposto nel precedente scritto (al quale si rinvia Emendabilità e incertezza normativa | Camera di Commercio Spagnola in Italia), sempre in tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi interessata da una norma di natura agevolativa, rivestono particolare rilievo le statuizioni contenute nella recentissima Ordinanza della Cassazione n. 34655 del 27.12.2024.
Nello specifico, con riferimento alla disciplina concernente i “lavoratori impatriati”, la Suprema Corte, accogliendo le censure sollevate dal contribuente, ha sancito il diritto al rimborso di cui alla citata agevolazione, basandosi unicamente sulla verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla norma istitutiva, precisando altresì che tali benefici possono essere fruiti anche ex post, mediante la presentazione di dichiarazioni integrative ovvero istanze di rimborso.
Il giudizio si colloca in un contesto caratterizzato da un’ampia produzione giurisprudenziale (di merito) e da un articolato corpus di prassi amministrativa, che hanno dato origine, di fatto, a due orientamenti antitetici:
- Il primo filone interpretativo, di fatto originato dall’Amministrazione Finanziaria e fondato (in particolare) sulle Circolari n. 17/2017 e n. 33/2020, subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla previa adozione di comportamenti attivi da parte del contribuente interessato, quali la richiesta scritta al datore di lavoro o l’indicazione dell’imponibile ridotto nella dichiarazione. L’assenza di tali comportamenti precluderebbe, secondo tale impostazione, l’accesso al beneficio.
- Il secondo orientamento, di matrice prevalentemente giurisprudenziale, ed ora autorevolmente avallato dalla pronuncia in esame, afferma, invece, che il diritto/l’accesso alle agevolazioni sia subordinato esclusivamente alla sussistenza dei requisiti sostanziali, negando di fatto la rilevanza dirimente di qualsivoglia adempimento formale; senza che, quindi, l’omissione di tali formalità “accessorie” possa precluderne la fruizione.
Ne consegue che il contribuente può far valere il beneficio anche successivamente, mediante la presentazione di dichiarazioni integrative o istanze di rimborso
Precetti, di indiscutibile pregio giuridico, che si pongono in perfetta adesione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Ad essi si affiancano ulteriori statuizioni di elevato rilievo sistematico, tra cui il principio secondo cui non può attribuirsi valore normativo ai documenti di prassi amministrativa (Circolari), a maggior ragione se da essi discendono “decadenze” non previste dalla norma istitutiva, e l’integrazione della violazione del principio di affidamento di cui all’articolo n. 10 della L.212/2000 scaturente dall’eventuale diniego al rimborso.
In definitiva, la Cassazione, con quello che può essere considerato il primo autorevole intervento di legittimità sulla materia, ha qualificato come del tutto irrilevanti gli adempimenti formali, svuotandoli di qualsivoglia valenza costitutiva, proprio perché “i medesimi sono previsti non per legittimare il rimborso – che soggiace alla sussistenza dei requisiti sostanziali – ma per ottenere concretamente il beneficio”.
Pertanto, il contribuente ha la facoltà, e non l’obbligo, di comunicare preventivamente al datore l’intenzione di beneficiare dell’agevolazione in parola, al solo fine di avvalersi di una specifica modalità tecnica e operativa più agevole.
Tale possibilità non rappresenta, tuttavia, una condizione necessaria ai fini del riconoscimento, cosicché, anche in caso di inerzia – che si estenda sino alla mancata compilazione del modello dichiarativo, rimane impregiudicata la possibilità di integrarlo a proprio favore o di avanzare richiesta di rimborso.
A parere di chi scrive, tale statuizione non dovrebbe destare particolare sorpresa, atteso che il principio di alternatività tra la richiesta al datore di lavoro e la compilazione del modello dichiarativo risulta già espressamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione Finanziaria nelle richiamate Circolari; il tutto, ad ulteriore conferma, del fatto che tali adempimenti non assumono valenza costitutiva del diritto all’agevolazione, ma si limitano a definirne le modalità tecniche di fruizione, come ora definitivamente affermato dalla Suprema Corte con portata generale nell’ambito dei benefici qui discussi.
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