2025-02-20

Emendabilità e incertezza normativa

BTA

Dott. Paolo Gelao

Il precetto che qui ci aggrada proporre e rammentare è quello di come sia sempre e comunque emendabile la dichiarazione che prevede l’esercizio di un’opzione nel caso vi sia un’oggettiva incertezza interpretativa della norma agevolativa applicabile.

Principio recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14889/2024, che ha statuito come: “la dichiarazione dei redditi ed il connesso esercizio di un’opzione per un regime agevolativo sia sempre emendabile nel caso la scelta del contribuente sia stata condizionata da una oggettiva incertezza interpretativa della normativa agevolativa applicabile”.

In termini di inquadramento generale, non volendo qui indagare la diatriba che interessa la natura della dichiarazione – manifestazione di scienza o di volontà, ci si può focalizzare sul come l’emendabilità della “denuncia” dei redditi sia indubbiamente correlata alla differente natura e funzione svolta dalla stessa; a seconda, appunto, che si tratti di dichiarazione di scienza o di atto negoziale, prevedendo per questo secondo caso una più stringente ipotesi di modificabilità.

Così alcune pronunce giurisprudenziali: “le denunce dei redditi costituiscono, di norma, delle dichiarazioni di scienza, e possono quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti; nondimeno quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario; la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale più difficilmente ritrattabile anche in caso di errore”.

La maggiore libertà nell’emendabilità delle dichiarazioni dei redditi aventi natura di dichiarazioni di scienza è giustificata, in particolare, dal rispetto del principio della capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione – “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” – in forza del quale non si può assoggettare un contribuente a un prelievo fiscale più gravoso di quello a cui dovrebbe essere sottoposto secondo la legge, a causa di errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione dei redditi.

Tornando a quanto in argomento, la questione di diritto al vaglio dei giudici di legittimità verteva, non tanto sulla mera emendabilità della dichiarazione e sulle relative tempistiche di presentazione delle “integrative”, quanto, se fosse possibile per il contribuente modificare una scelta circa l’esercizio di un’opzione agevolativa concessa dal Legislatore.

Valutazione tipicamente discrezionale connessa all’esercizio di un diritto potestativo che solo il titolare può (sempre) effettuare, nel caso i cui si dimostri che l’originaria scelta fosse stata influenzata da un’incertezza normativa.

Il Supremo Collegio, dunque, nel definire quanto in decisione, ha chiarito (a indubbio vantaggio di tutti i Contribuenti) che, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non fosse imputabile a una scelta discrezionale della contribuente, bensì all’incertezza interpretativa relativa all’applicabilità dell’agevolazione in discussione; riconoscendo la piena possibilità di esercitare un’opzione per un regime agevolativo anche mediante la dichiarazione integrativa, ed enunciando il seguente principio di diritto “in tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l’errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa”.

Il tutto precisando, da ultimo (non per importanza), come alla luce delle precedenti pronunce giurisprudenziali, questo orientamento interpretativo debba essere considerato consolidato, anche in considerazione degli ulteriori recenti precedenti decisi dal collegio in maniera conforme (Ordinanze: n. 40862/2021 e n. 33660/2022).

Dunque, comunque la si veda e/o la si voglia vedere in termini di natura del modello dichiarativo (scienza/volontà), non potrà mai essere negato il diritto ad un’agevolazione – ad un qualsivoglia Contribuente – sulla scorta di un inapplicabile principio di non emendabilità di una dichiarazione dei redditi viziata da incertezza normativa.

 

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