2023-06-22

La distinzione tra sostituzione di procura “propria” e “impropria” in Spagna

A cura di Maria de Medrano, Pavia e Ansaldo SLP

La sostituzione di procure è un negozio importante nel sistema giuridico spagnolo. Si tratta di un atto con il quale un procuratore, detto originario, viene sostituito nell’esercizio dei propri poteri da una terza persona, detta sostituto, in modo che sia quest’ultima ad esercitare i poteri della procura originaria in nome e per conto del mandante.

La Direzione Generale dei Registri e del Notariato spagnola, ora nota come Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica (di seguito, la “DGSJFP”), ha fornito indicazioni chiare sulla distinzione tra la sostituzione di procure “in senso proprio” e “in senso improprio”.

Nel caso della sostituzione di procura “in senso proprio“, il rapporto tra il mandante e il procuratore sostituito si interrompe e il sostituto entra in un rapporto diretto con il mandante. La procura del sostituto deve essere revocata e cancellata dal registro delle imprese. Questa sostituzione può avvenire solo se prevista espressamente o chiaramente dedotta dalle parti coinvolte.

Nel caso della sostituzione di procura “in senso improprio” o tramite subdelega, si instaura un rapporto tra il procuratore originario ed un subdelegato. Gli atti compiuti dal sostituto rimangono validi per conto del mandante e la procura del procuratore originario non viene annullata.

Si segnala parimenti che, più recentemente, in data 27 aprile 2023, la DGSJFP ha adottato una risoluzione di notevole rilievo che affronta la questione relativa alla sostituzione delle procure. In tal caso, due procuratori di una società a responsabilità limitata avevano conferito ad una terza persona il potere di esercitare simultaneamente alcune delle facoltà contenute nelle procure conferite in origine a loro favore. Il funzionario del registro imprese si rifiutava di registrare tali procure in modalità di subdelega, affermando che, alcuni poteri contenuti nelle procure dei due procuratori originari erano esercitabili a firma congiunta mentre altri a firma disgiunta. Di conseguenza, gli stessi procuratori non potevano sostituirsi l’un l’altro per l’esercizio dei poteri a firma congiunta affinché il sostituto li esercitasse a firma disgiunta.

 

Tuttavia, la Direzione Generale ha censurato questa decisione, sostenendo che i procuratori originari avevano espressamente il potere di subdelegare un terzo, in modo che alcuni dei poteri che i procuratori originari dovevano esercitare a firma congiunta potessero essere esercitati dal procuratore sostituto, in carica individualmente.

In definitiva, la recente decisione della DGSJFP ha stabilito che i procuratori congiunti possano conferire a loro volta procure a terzi per l’esercizio a firma disgiunta di determinati poteri. L’inversione della decisione del Registratore del registro delle imprese rileva quindi l’importanza di comprendere correttamente le regole e le distinzioni relative alla sostituzione delle procure nel contesto legale spagnolo.

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