Il TAR Lazio annulla il no a un impianto fotovoltaico a terra
Con la sentenza n. 14490/2025, il TAR Lazio (Sezione III) ha accolto il ricorso presentato contro il diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Guidonia Montecelio.
Il provvedimento di diniego era stato emesso al termine della Conferenza dei Servizi, con pareri contrari della Città di Guidonia Montecelio, Regione Lazio, Ministero della Cultura e Ministero della Difesa.
Il Tribunale, accogliendo le argomentazioni dello Studio Legale Sani Zangrando, ha annullato gli atti che avevano fermato il progetto.
Ecco i punti principali della decisione:
1. Acquisizione degli atti di assenso
Secondo il TAR, quando un progetto richiede il rilascio di una concessione (nel caso specifico da parte dell’Aeronautica Militare) in base al sistema previgente al Testo Unico per le fonti rinnovabili (D. lgs. 190/2024), questa può essere acquisita durante la Conferenza dei Servizi. Non è quindi necessario ottenerla in anticipo, soprattutto visto che le condizioni definitive dipendono proprio dagli esiti della Conferenza.
2. Rapporto tra aree idonee e strumenti di pianificazione territoriale
Con riferimento al rapporto tra l’idoneità ex lege dell’area di installazione degli impianti FER ai sensi dell’art. 20 co. 8 del D. lgs. 199/2021 e le previsioni del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.) , la sentenza ha evidenziato come un bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti FER sia operato già direttamente dal legislatore, per dare preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili, piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate – già pregiudicate o comunque non di particolare pregio. In sostanza, una mera (astratta) incompatibilità con il P.T.P.R non giustifica di per sé il diniego, richiedendo una motivazione rafforzata al riguardo, nel caso di specie assente.
3. Principio di precauzione
Il TAR sottolinea che misure restrittive possono essere applicate solo se esiste un rischio specifico, dimostrato da una valutazione completa e basata su dati affidabili.
Nella sentenza si legge che “l’applicazione di misure fondate sul principio di precauzione presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura (cfr., Cons. Stato, sez. III, 3.10.2019, n. 6655), valutazione che all’evidenza nel caso di specie risulta del tutto carente”.
Nel caso in esame, l’ente si era limitato a proporre una fascia di rispetto, senza elementi che giustificassero il divieto totale alla costruzione dell’impianto.
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