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Il D.Lgs 231/2001 e le nuove misure interdittive amministrative
di Roberto Tirone
Il DLGS 231/2001 prevede la possibilità per il giudice penale di irrogare alle società sanzioni pecuniarie e/o interdittive (sino al commissariamento e chiusura della società) qualora uno o più dipendenti della società abbiano commesso reati tra quelli compresi nel DLGS 231/2001 nell’interesse o vantaggio della società stessa.
Al fine di proteggersi da tale responsabilità, le società possono adottare un Modello Organizzativo e di Gestione (“MOG”), nominando nel contempo un Organismo di Vigilanza (“ODV”) che verifichi l’efficacia ed efficienza del MOG e ne suggerisca gli aggiornamenti necessari.
Non tutte le società hanno adottato un MOG e nominato un ODV, ritenendo di essere sostanzialmente in compliance con la normativa vigente e valutando basso il rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del DGLS 231/2001.
Nell’aprile 2016 è entrata in vigore una nuova normativa: il DLGS 50/2016.
Tale nuova normativa, relativa agli appalti pubblici, dispone sostanzialmente una inibitoria a contrarre con la pubblica amministrazione a carico delle società che abbiano subito una condanna ai sensi del DLGS 231/2001, negando loro la possibilità di partecipare ad appalti pubblici
Infatti, ai sensi dell’art. 80 del DLGS 50/2016, costituisce motivo di esclusione di una società dalla partecipazione a una procedura d’appalto pubblico o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore, per (tra gli altri) uno dei reati elencati nel DLGS 231/2001 (ivi inclusa la violazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro).
La medesima inibitoria di applica anche nel caso di condanna di uno o più membri del consiglio di amministrazione, institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del direttore tecnico.
Alla luce della nuova normativa appare, quindi, ancor più opportuno – soprattutto per le società che operano con la pubblica amministrazione e partecipano a pubblici appalti – adottare un MOG e costituire un ODV, in modo da prevenire, o comunque limitare, il rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del DLGS 231/2001 e, quindi, condanne per i reati rilevanti ai sensi di tale normativa.
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