ARERA: chiarezza sui tempi e obblighi del Gestore di rete nella connessione ai servizi energetici
Con la delibera 226/2025/E/EEL del 3 giugno 2025, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha accolto parzialmente il reclamo presentato da un produttore, assistito dallo Studio Sani Zangrando, e ha ribadito alcuni principi fondamentali sulla connessione alla rete elettrica.
Obblighi temporali del Gestore di rete
ARERA ha ricordato che il Gestore di rete è tenuto a rispettare le scadenze fissate dal Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) per ogni fase del procedimento. Un ritardo, anche se coperto da indennizzo, resta comunque una violazione sia contrattuale sia regolatoria.
La ratio di queste norme – già più volte confermata anche dai giudici amministrativi (tra cui TAR Lombardia n. 298/2023 e n. 1262/2022) – è quella di garantire certezza e prevedibilità del quadro normativo e la tutela dell’affidamento. Per gli operatori è infatti essenziale sapere in anticipo quali siano le conseguenze di azioni o omissioni del Gestore, così da poter programmare con chiarezza tempi e investimenti.
Comunicazione delle cause ostative
Ai sensi dell’art. 14, comma 14.4, del TICA, il Gestore deve comunicare tempestivamente eventuali cause di forza maggiore o imputabili al richiedente/terzi che possano influenzare i tempi di esecuzione di un determinato adempimento da parte del Gestore. Nel caso specifico, la comunicazione della causa ostativa/di forza maggiore è avvenuta con grave ritardo (oltre 5 mesi), e in modo inadeguato (telefonata informale anziché tramite il Portale Produttori).
Tempistica di validazione del fine iter autorizzativo
Il Gestore è tenuto, secondo il principio di diligenza professionale qualificata (art. 1176 c.c.), a controllare la completezza della documentazione ai fini della validazione dell’iter autorizzativo in tempi brevi (come si desume, ad esempio, anche dall’articolo 10, comma 6bis del TICA). Ritardare la comunicazione dell’esito di tale controllo senza giustificazioni danneggia il richiedente e viola i doveri del Gestore, che eroga un servizio di pubblica utilità.
Con la delibera, ARERA ribadisce un principio chiaro: i tempi vanno rispettati e le comunicazioni devono essere trasparenti. Solo così si assicura efficienza nei procedimenti di connessione e si rafforza la tutela degli operatori.
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