2020-07-21

Decreto Rilancio e Superbonus 110%

A cura di Avv. Enrica Caon

Il Decreto Legge n.34, c.d. Decreto Rilancio, ha introdotto il super-credito di imposta del 110% per interventi di isolamento dell’involucro edilizio, installazione di generatori a condensazione o pompa di calore oppure per lavori di protezione antisismica.
Per capire chi può usufruire della super-detrazione occorre fare riferimento all’art. n.119, c. 9 del Decreto Rilancio, che recita testualmente: “Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché’ dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci”.
L’art. 119 del Decreto Rilancio ha stabilito che la detrazione prevista dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, ovvero quella per gli interventi di risparmio energetico, possa essere innalzata al 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relativamente ai seguenti interventi:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

  • sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione

Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

  • sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di micro-cogenerazione;

Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare;
Le spese legate alla progettazione sono considerate detraibili così come è prevista la possibilità di utilizzare i meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura anche per gli altri incentivi fiscali come Bonus Casa, Ecobonus, Bonus Facciate e Sismabonus. È, infatti, previsto il rilascio di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, tuttavia per la fruizione delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, bisognerà attendere la pubblicazione di un provvedimento attuativo.
In ogni caso, tutti gli interventi che accedono all’Ecobonus del 110% devono:

  1. rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  2. assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

Occorre considerare che, al fine di raggiungere il 110% non è strettamente necessario installare dei pannelli fotovoltaici, tuttavia le spese per la loro installazione, nel caso siano eseguite congiuntamente ad un intervento che accede all’ecobonus 110% o al sisma bonus 110%, possono essere portate in detrazione nella misura del 110% in cinque quote annuali di pari importo fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Per concludere, chi voglia accedere alla super detrazione deve innanzitutto valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che effettuerà un sopralluogo al fine di redigere una relazione asseverata in cui vengono indicati i lavori necessari per passare di 2 classi energetiche superiori da quella attuale, dopodiché, la pratica deve essere vagliata ed approvata da un contabile/commercialista.
Al momento dovrà essere a brevissimo pubblicato il decreto attuativo che detterà le linee guida concrete.
 
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