BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS
SENTENZA DEL TRIBUNALE SUPREMO DI SPAGNA
Sentenza 98/2018, 26 febbraio 2018
A cura di Gonzalo Gazulla
Recentemente, la Corte Suprema ha emesso una sentenza che conferma il sistema di remunerazione degli amministratori e dei direttori delle società non quotate, sia per le loro funzioni inerenti alla posizione di amministratore che per altre funzioni esecutive che possono svolgere, come avviene con gli amministratori esecutivi, devono apparire nel regolamento.
La sentenza mira a terminare la polemica che riguarda la remunerazione degli amministratori a partire dalla nuova legge delle società di capitali (LSC). Soprattutto perché il modo di procedere fiscalmente è direttamente condizionato dalla normativa legale in relazione alla condizione di spesa deducibile nella tassa sulle società. A questo proposito la ST stabilisce che in ogni caso dobbiamo seguire quanto stabilito negli articoli 217 e 249 della LSC.
L’articolo 217 stabilisce che la remunerazione degli amministratori (senza distinguere tra le varie categorie o forme di amministrazione) è gratuita, tranne nel caso in cui lo statuto stabilisca diversamente nel sistema di compensazione.
D’altra parte, l’articolo 249 del LSC stabilisce la disciplina della delega dei poteri del Consiglio di amministrazione alla figura del “direttore esecutivo” e la necessità di formalizzare un contratto (con la previa approvazione del consiglio di amministrazione da parte dei due terzi dei membri) in cui sono dettagliati tutti i concetti che costituiscono la retribuzione.
Pertanto, per vedere se il risarcimento degli amministratori è una spesa deducibile nella tassa, dobbiamo ricordare quanto segue:
- Lo statuto deve stabilire se la posizione di amministratore è gratuita o remunerata e, in quest’ultimo caso, impostare il sistema di remunerazione. Ciò non significa che l’importo esatto o l’ammontare della retribuzione deve essere determinato.
- L’assemblea generale stabilirà l’importo massimo della retribuzione annuale degli amministratori.
- Gli amministratori possono decidere come ripartire la remunerazione tra di loro e, nel caso di delega delle loro funzioni esecutive a un amministratore, deve essere stipulato un contratto tra quest’ultimo e la società. Questo contratto deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e, in ogni caso, deve rispettare quanto sopra menzionato nelle due sezioni precedenti.
In merito a quanto detto sopra, si raccomanda di rivedere le clausole statutarie sulla remunerazione degli amministratori per confermare che soddisfino i criteri della Corte Suprema e che i suddetti compensi siano deducibili dalle tasse presso l’ufficio delle imposte delle società.
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