2018-06-06

ABBATESCIANNI

Fino a che punto la maggioranza può fare la maggioranza?Ecco quando l’esercizio dei diritti societari diventa illegittimo

Da sempre ci si chiede se alcuni atti, pur leciti e legittimi, possano essere compiuti quando l’unico loro scopo sia quello di arrecare un danno a un terzo. Il diritto continentale risponde al quesito ritenendo, ad esempio, che i comportamenti che si prefiggano quale unico obiettivo di danneggiare o causare un fastidio al vicino di casa mal sopportato siano illegittimi. È uno dei pochi casi in cui i motivi personali, che normalmente sono lasciati fuori dalle questioni sulla validità degli atti e dei negozi giuridici, hanno un effetto dirompente nel mondo del diritto civile.

Anche in materia societaria ci si è dunque domandati fino a che punto la maggioranza possa legittimamente esercitare i propri diritti, laddove tale esercizio leda il socio di minoranza. La dottrina e la giurisprudenza hanno confermato come il limite nell’esercizio del potere della maggioranza si attesti laddove la maggioranza eserciti i propri diritti al di fuori dell’interesse sociale o con l’unico scopo di ledere i diritti dei minoritari.

Si è recentemente occupato della questione il Tribunale di Roma (Sezione Specializzata in materia d’Imprese, sentenza 31 marzo 2017) nell’ambito di una vicenda relativa alla proposta di aumento di capitale di una società a responsabilità limitata da parte dell’amministrazione, espressione del socio di maggioranza. La minoranza lamentava che tale aumento non fosse in realtà necessario poiché la società risultava inattiva e le perdite eccepite dalla maggioranza erano sostanzialmente inesistenti. Il socio di maggioranza procedette con la proposta di aumento per un ammontare sensibilmente superiore persino rispetto alle perdite contestate. Successivamente all’aumento, non sottoscritto dal socio di minoranza, il socio di maggioranza ridusse il capitale al fine di coprire solo le perdite.

Il Tribunale di Roma ha svolto un’ineccepibile ricostruzione dottrinaria e giurisprudenziale della fattispecie di abuso di maggioranza confermando la bontà dell’istituto anche sulla base della visione contrattualistica del rapporto sociale e delle regole continentali sulla buona fede. Nonostante tale apprezzabile ricostruzione, ha rigettato le richieste del socio di minoranza sostenendo che non abbia provato l’inattività della società e l’inesistenza delle perdite.

Ad avviso di chi scrive, i Giudici romani hanno perfettamente esaminato la questione non accorgendosi però del fatto che l’abusività del comportamento della maggioranza emergeva in maniera lampante dai fatti ricostruiti in sentenza. Sembra infatti che sia stato sottoscritto l’aumento per Euro 285.000 ma, in seguito all’uscita dalla compagine del socio di minoranza, sia stato ridotto a coprire le sole perdite. In pratica il socio di maggioranza ha chiamato un aumento su un ammontare che sapeva non poter essere coperto dal socio, riducendolo subito dopo.

D’altro canto sono gli stessi Giudici romani che confermano come la prova dell’abuso possa essere rinvenuta anche nei comportamenti successivi, laddove sostengono che questa “[…] non deve necessariamente ritenersi limitata ai “sintomi” manifestatisi prima dell’adozione della delibera impugnata, potendo, viceversa, farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne ex post la sussistenza (Cass., 12 dicembre 2005, numero 27387)”.

 

 

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