2020-04-22

UDIENZE TELEMATICHE: OPPORTUNITÀ (PERSA) O RISCHIO?

Il DL 18/20 ha previsto, tra le misure in tema di giustizia adottate per prevenire il rischio di diffusione del contagio da coronavirus, la possibilità che le udienze si tengano in maniera diversa da quelle previste dalla normativa vigente. La situazione contingente impone di evitare l’assembramento di tante persone e l’apertura a nuove modalità, essenzialmente telematiche, potrebbe essere un segnale e una spinta verso l’innovazione. Bisogna tuttavia comprendere se le modalità operative e la prassi porteranno effettivamente ad una positiva innovazione. Per le udienze civili, la norma prevede che fino al 30 giugno (data ultima in cui al momento sembrano applicarsi le misure di limitazione di assembramento) le udienze in cui non sia necessaria la presenza di altri soggetti oltre ai difensori e alle parti avvengano con collegamento da remoto e che quelle che prevedono la presenza solo dei difensori avvengano mediante scambio e deposito di note scritte. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato linee guida in proposito, con proposte di protocollo, raccomandando che i dirigenti degli uffici giudiziari, cui è rimessa l’adozione delle opportune misure, ricordino che la ratio della norma è appunto quella di evitare ogni possibile forma di contatto, onde limitare la possibilità di contagio. Le regole specifiche praticamente proposte, e che sono già state o verranno adottate nei protocolli tra consigli dell’ordine degli avvocati e capi degli uffici giudiziari, sono abbastanza minuziose: prevedono per le udienze telematiche un relativamente congruo preavviso; la verifica dell’identità dei partecipanti; il rispetto del contraddittorio; le modalità per contattare i legali in caso il collegamento non funzioni; come procedere in caso il collegamento “salti”. Analogamente, si prescrive nel dettaglio il modo in cui debba avvenire lo scambio di note scritte e anche la possibilità di replicare brevemente qualora ciò sia reso necessario dal deposito delle note scritte avversarie. Sembrerebbe non esserci nulla da eccepire, se non fosse per la possibilità, che pur sempre rimane, di rinviare semplicemente ad una udienza ordinaria più in là nel tempo, e al fatto che risulta abbastanza chiaro che tutta l’attività telematica richiede – se non durante l’udienza, almeno prima e dopo – una attività da parte del personale degli uffici, attività che è chiaramente detto può esser svolta solo mediante presenza fisica. Dunque, maggior numero di persone negli uffici giudiziari e nessuna modalità di lavoro “smart”: certo un grosso limite all’effettiva soluzione del problema originario.

Ma a fronte di tutta questa macchina organizzativa, che andrà verificata in concreto, preoccupa un elemento forse non immediatamente percepibile. A ben guardare, la norma ha previsto udienze civili telematiche solo per il caso in cui siano presenti soggetti “altri” oltre agli avvocati. Quando l’udienza preveda la presenza dei “soli” avvocati, allora essa diventa una “non udienza”, o una “udienza scritta”, posto che è previsto solo lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il concetto stesso di udienza, di discussione davanti a chi deve decidere, viene sacrificato. Al momento, sembrerebbe, solo per un tempo limitato; le innovazioni di questo tipo rischiano, però, di durare, se non altro perché allo stato è difficile pensare che dal 1° luglio 2020 il rischio COVID 19 sia eliminato alla radice. La misura emergenziale è dettata da esigenze di salute pubblica, che sembrano giustificare qualsiasi decisione. Senza dubitare del diritto alla salute, non si può comunque non interrogarsi su quali altri diritti possano per esso venire sacrificati: se il diritto alla privacy viene in effetti invocato quando si parla di controllo dei movimenti delle persone, l’amministrazione della giustizia mediante una compressione del diritto al contraddittorio orale non sembra creare problemi. Il trend, invece, sembra ben chiaro anche per quanto riguarda il processo amministrativo: la norma prevede che, sempre per il periodo fino al 30 giugno, le controversie passino in decisione sulla base degli scritti depositati senza discussione orale, salva la possibilità di deposito di note – necessariamente contenute – e senza alcuna previsione di discussione orale. Una iniziale apertura all’udienza telematica, prevista dal DL 11/2020, è stata semplicemente abolita. Con la stessa semplicità con cui si è abolita la presenza degli avvocati e della loro voce in udienza. Che tale non è più, tant’è che è camera di consiglio – telematica, questa si! – che esclude ogni partecipazione dei difensori. In altre parole: i magistrati si riuniscono telematicamente e possono in tale maniera validamente prendere decisioni (sia in ambito amministrativistico, sia civile – dal Tribunale alla Cassazione). Ovvero: la giustizia va avanti, ma senza avvocati. L’affermazione è forse estrema, e non valida nella totalità dei casi, ma la preoccupazione è reale. Il rischio COVID-19 non può e non deve, in uno stato di diritto lungimirante, tramutarsi in una surrettizia modifica del diritto processuale (che è certo lecita, ma come tale va chiamata, studiata e poi adottata) o, peggio, nella compromissione del diritto di difesa. 22.04.2020

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