Sul requisito di specificità del patto di prova nel contratto di lavoro
La Suprema Corte, con sentenza n. 1099 del 14 gennaio 2022, è tornata a pronunciarsi sul patto di prova, che, ai sensi dell’art. 2096 c.c., può essere apposto al contratto di lavoro subordinato.
Tale patto deve risultare da atto scritto ad substantiam, precedente o contestuale all’assunzione, ed indicare in maniera precisa le mansioni assegnate al lavoratore, con la conseguenza che, in mancanza di questi due requisiti, deve considerarsi nullo il patto e definitiva l’assunzione.
La norma codicistica non fissa una durata massima della prova, che, normalmente, è stabilita dai contratti collettivi di lavoro; una durata massima (di sei mesi) è, però, indirettamente disposta dall’art. 10 della L. 604/1966, che, per i lavoratori in prova, prevede l’estensione della tutela contro i licenziamenti, quando l’assunzione diventa definita e, in ogni caso, quando siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto
lavorativo.
Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può liberamente recedere, senza obbligo di preavviso, dal contratto, a meno che non sia convenuta una durata minima della prova.
Sul solco del consolidato orientamento giurisprudenziale – secondo cui la specifica indicazione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere può essere operata anche per relationem, ovvero mediante rinvio alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica d’assunzione, purché il rinvio sia sufficientemente specifico ovvero “fatto alla nozione più dettagliata
rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali in esso contenuta” (Cass. 9597/2017; Cass. 16587/2017) – la recente pronuncia della Suprema Corte, nel ricordare che “la specificità è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova e alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in relazione alla prestazione e mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale’, ritiene legittima “una definizione mediante rinvio alla declaratoria del contratto collettivo, esclusivamente laddove il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”.
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