CODATORIALITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO: SUA CONFIGURABILITÀ E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI DATORI DI LAVORO PER LE OBBLIGAZIONI SCATURENTI DAL RAPPORTO
avv. Enzo Pisa e dott.ssa Elena Bissoli
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3899/2019, è tornata a pronunciarsi sulla c.d. codatorialità, in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione d’un licenziamento d’una lavoratrice durante il periodo in cui opera il divieto di recesso ex art. 54 D.lgs. n. 151/2001 in tema di tutela della maternità, precisando, anzitutto, che tale fenomeno prescinde dall’esistenza d’un vero e proprio gruppo societario.
Infatti, mentre il collegamento economico-funzionale tra imprese d’un medesimo gruppo “non determina ex se l’estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre dello stesso gruppo […] la codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo” (Cass. n. 267/2019) ed individuale.
Si configura, quindi, una situazione di codatorialità “qualora uno stesso lavoratore presti contemporanea-mente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell’art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente” (Cass. n. 7704/2018), “ben potendo esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone rendendo così solidale l’obbligazione del datore” (Cass. n. 17775/2016).
In particolare, nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte nella causa decisa con sentenza n. 3899/2019, è stata ritenuta corretta l’impugnata pronuncia della Corte d’appello di Roma, che, una volta accertata la riferibilità del rapporto di lavoro a tutte le imprese convenute in giudizio, ed incontestato l’avvenuto licenziamento per cessazione dell’attività, da parte dell’impresa formale datrice di lavoro, d’una lavoratrice durante il periodo di divieto legale per maternità, aveva dichiarato nullo il licenziamento per violazione dell’art. 54 cit., ritenendo che “le convenute fossero solidalmente responsabili delle obbligazioni connesse e conseguenti al rapporto di lavoro” ed escludendo “che trovasse applicazione la deroga alla nullità del licenziamento prevista dal D.lgs. n. 151 del 2001, art. 54, c. 1, n. 3, lett. B), essendo pacifico tra le parti che la cessazione dell’attività dell’impresa era riferibile solo e soltanto alla formale datrice di lavoro e non anche alle altre società che […] erano risultate parimenti datrici di lavoro”.
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