STUDIO LEGALE MENICHETTI
Circa i “confini” del diritto dell’agente d’esigere che gli siano fornite dall’impresa tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate e in particolare un estratto dei libri contabili
di Camilla Perusi
Con sentenza n. 1891/2019, il giudice del lavoro di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo per consegna d’estratto di libri contabili ottenuto da un agente di commercio nei confronti dell’ex preponente, accogliendo l’opposizione di quest’ultimo fondata sull’indeterminatezza della domanda.
L’art. 1749, commi 2 e 3, c.c. prevede che “il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate e in particolare un estratto dei libri contabili”.
La ratio di tale norma si rintraccia nell’esigenza di correggere l’asimmetria informativa che connota il rapporto tra preponente e agente, consentendo a quest’ultimo d’accedere alle informazioni necessarie per il calcolo delle proprie provvigioni.
Dal momento, però – argomenta il giudice milanese – che “l’interesse dell’agente è dunque la causa concreta dell’obbligazione prevista dall’art. 1749 […] e ad esso occorre fare riferimento per delimitarne i confini ed individuarne, volta per volta, l’ampiezza. D’altronde il termine estratto contenuto nella norma richiamata indica con chiarezza la necessità di delimitare l’obbligo di consegna delle scritture contabili ai soli dati che attengono allo specifico rapporto di agenzia intercorrente tra le parti. Diversamente opinando, il preponente avrebbe un onere oltremodo gravoso e pe nulla giustificato”.
A ciò aggiungasi – come rilevato dallo stesso giudice – che “è anche la specificità dello strumento monitorio azionato a richiedere un maggiore sforzo di determinatezza nell’indicazione delle cose mobili di cui si chiede la consegna” ex art. 633 c.p.c..
Nel caso sottoposto al suo giudizio, il Tribunale meneghino, nell’accogliere l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società mandante, ha ritenuto che l’agente ricorrente non avesse precisamente individuato i documenti di cui aveva chiesto la consegna, essendosi limitato a chiedere, con assoluta genericità, la consegna dell’estratto dei “libri contabili, espressione con cui possono essere indicati una molteplicità di documenti: libro giornale, libro degli inventari, libro delle fatture di vendita, libri IVA, estratti conto provvigionali, le bolle di consegna della merce, le ricevute di versamento ENASARCO”.
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