Rinnovabili: dimezzamento dei termini processuali in caso di esproprio
Studio Sani Zangrando
Quando un giudizio riguarda l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili (ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003), comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, si applica il dimezzamento dei termini processuali. Lo ha stabilito il TAR Lombardia – Sezione di Brescia, con la sentenza n. 00784/2025, dichiarando irricevibile il ricorso presentato dal Comune di Verolanuova contro l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Brescia per la costruzione di un impianto agrivoltaico.
Il motivo della decisione
Secondo il TAR, la controversia rientra tra quelle soggette al rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lettera f) del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.), che si applica ai ricorsi relativi a provvedimenti di occupazione o espropriazione di aree destinate a opere pubbliche o di pubblica utilità. Di conseguenza, i termini processuali risultano dimezzati e, nel caso specifico, il ricorso è stato considerato tardivo e quindi irricevibile, come previsto dall’art. 35, comma 1, lettera a) del c.p.a.
Il principio giurisprudenziale
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza prevalente, secondo cui anche le controversie riguardanti gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come eolico, fotovoltaico o agrivoltaico) possono rientrare nel campo di applicazione del rito abbreviato. Infatti, l’autorizzazione unica è un atto complesso, che include non solo il titolo abilitativo per la costruzione dell’impianto, ma anche la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree necessarie.
Il chiarimento del TAR Brescia
Il TAR precisa che, se un ricorso contesta l’intera autorizzazione unica — e non solo alcune sue parti — “si è in presenza di più domande connesse di annullamento – ciascuna avente ad oggetto i singoli provvedimenti racchiusi nel provvedimento complesso – assoggettate a riti diversi: quello ordinario per quanto riguarda l’autorizzazione dell’impianto, quello abbreviato per i terreni di proprietà altrui soggetti a procedura ablativa, in attuazione dell’art. 119 co. 1 lett. f) c.p.a., il quale stabilisce la applicazione della procedura accelerata qualora si controverta circa “provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”. In presenza di domande plurime soggette in parte a rito ordinario ed in parte a rito abbreviato, va accordata prevalenza a quest’ultimo, stante l’espressa previsione di cui all’art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a., ai sensi del quale: “Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”, all’interno del quale è collocato proprio l’art. 119 c,p.a”
Le conseguenze pratiche
In sostanza, quando per realizzare un impianto rinnovabile è necessario non solo ottenere l’autorizzazione unica ma anche avviare le procedure espropriative per acquisire i terreni, il procedimento rientra tra quelli soggetti al rito abbreviato con termini dimezzati. Per questo motivo, nel caso in esame, il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso del Comune per tardività del deposito.
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