2025-12-11

Revoca delle dimissioni rese durante il periodo di prova e continuità del rapporto di lavoro subordinato

A cura dell’Avv. Enzo Pisa

Con l’ordinanza n. 24991 dell’11 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità della revoca delle dimissioni rassegnate dal lavoratore durante il periodo di prova, chiarendo che la disciplina delle dimissioni telematiche e della loro revoca, introdotta dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, s’applica anche al periodo di prova e che la revoca tempestiva delle dimissioni determina il ripristino integrale del rapporto, senza soluzione di continuità. Così decidendo, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto di ripensamento del lavoratore dimissionario entro sette giorni dalla presentazione dell’atto di dimissioni. La Cassazione, nel respingere il ricorso proposto dal datore di lavoro, condividendo la statuizione del giudice d’appello, secondo cui la ratio del patto di prova e quella dell’art. 26 cit. “sono differenti e non interferiscono reciprocamente, la prima mira a tutelare l’interesse comune di verifica del contratto, la seconda a evitare abusi datoriali, specialmente in una posizione di debolezza del prestatore” (tra cui il fenomeno delle “dimissioni in bianco”), ha precisato che le eccezioni all’applicabilità delle disposizioni in tema di dimissioni volontarie e loro revoca previste dalla norma (lavoro domestico, sedi protette, pubbliche amministrazioni) sono tassative e non includono il patto di prova. Nella stessa ordinanza in commento, la S.C. ha avuto modo di affermare come non sia possibile estendere deroghe al dato testuale della predetta norma basate su circolari ministeriali – come la circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2016, invocata dalla società ricorrente, secondo cui la disciplina di cui all’art. 26 cit. non s’applica, inter alia, al recesso durante il periodo di prova – che non hanno valore vincolante, non essendo fonte di diritto, ma “costituiscono solo atti interni a un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti. Esse vincolano solo i comportamenti degli organi operativi sottordinati dell’ufficio. Sostanzialmente, quindi, esse si configurano quali direttive comportamentali impartite dal vertice dell’amministrazione che vincolano il personale, ma non creano certo un diritto, né possono limitare il cittadino”.

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