Puntualizzazioni da parte della giurisprudenza in materia di “Ricerca & Sviluppo”
IOOS – Studio Legale e Tributario
Avv. Luigi Contri
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con duplice pronunciamento (n. 883/2025 e 1482/2025), ha affermato una serie di fondamentali principi in ordine al legittimo ottenimento dell’agevolazione fiscale derivante dall’attività di “Ricerca & Sviluppo”, così come disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L 9/2014, integralmente sostituito dall’art. 1, c. 35, della L 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Con la prima pronuncia, la Corte lombarda ha statuito che costituisce innovazione la ricombinazione di contenuti esistenti nell’ipotesi in cui il risultato sia afferente a un nuovo valore conoscitivo e più precisamente quando la novità sia diretta al superamento di un ostacolo di carattere tecnico.
Con la seconda, la stessa Corte ha ritenuto innovazione quell’attività legata alle conoscenze dell’impresa (la cd. “novità relativa”) al momento del progetto e non, invece, comparata col mercato in termini astratti e assoluti; principio, questo, che si allinea perfettamente con le linee guida rese dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il 4.07.2024.
I citati pronunciamenti confermano il consolidato principio in precedenza affermato dalla giurisprudenza di merito in tema di innovazione quale conoscenza e capacità esistenti per l’impresa, non necessariamente frutto di nuove conoscenze nel settore di appartenenza.
Entrambe le pronunce in commento hanno statuito, poi, in modo deciso, circa l’inapplicabilità del c.d. “Manuale di Frascati” e dei relativi “cinque criteri” sovente richiamati dall’Amministrazione Finanziaria per contestare il credito d’imposta, dapprima maturato e poi utilizzato.
Infatti, solamente col provvedimento normativo emanato nell’anno 2019 (Legge di Bilancio n. 160/19), il Legislatore – per la prima volta – fa esplicito rimando al documento di prassi europeo (C.E.198/01 del 27/06/2014), mentre in precedenza (annualità 2015-2019) la normativa de qua mai aveva fatto riferimento o cenno, direttamente o indirettamente, a detto “Manuale”.
Per quanto concerne la (storica) dicotomia tra credito non spettante e credito inesistente, da cui il diverso termine decadenziale per poter rivendicare la pretesa erariale da parte dell’Amministrazione Finanziaria (5 o 8 anni da quello successivo all’utilizzo del credito) e, quindi, la diversa quantificazione delle sanzioni (del 30% nel primo caso, dal 100 al 200% nel secondo) è intervenuta la Corte di Cassazione con pronuncia n. 16535/2025, che, con lucida interpretazione dell’articolata e tutt’altro che chiara normativa, ha sostenuto che la mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma non è di per sé idonea a configurare l’inesistenza del credito laddove vi sia stata evidenza dell’effettività attività svolta attraverso la produzione di documentazione tecnica: in buona sostanza, qualora l’attività sia stata effettivamente svolta, il credito potrà eventualmente essere catalogato come non spettante.
Quanto sopra costituisce un’importante rotta per i “naviganti” nell’articolato e poco chiaro oceano normativo coniato sul delicato tema dei crediti di imposta derivanti dall’attività di Ricerca & Sviluppo.
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