2021-04-29

Nullità del licenziamento intimato durante il periodo di prova se il motivo è economico

A cura di Sergio Antonelli e Giulia Maccioni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 marzo 2021, si è pronunciato in merito al ricorso di una lavoratrice alla quale veniva intimato il licenziamento in costanza del periodo di prova.

Il giudice di merito ha affermato che deve considerarsi nullo, poiché contrario al divieto di licenziamento per motivi economici disposto durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, il licenziamento irrogato, soltanto formalmente, per un asserito mancato superamento del periodo prova, ma in realtà motivato dall’esigenza datoriale di ridurre i costi.

Nel caso di specie, la ricorrente, dimostrando di aver svolto in maniera ineccepibile tutte le mansioni riconducibili al suo inquadramento durante il periodo di prova, adduceva l’illegittimità del licenziamento.

Secondo consolidata giurisprudenza, è prevista la facoltà del datore di lavoro di recedere liberamente alla fine del periodo di prova, tuttavia, è altresì consentita la possibilità del lavoratore di richiederne l’annullabilità, nella misura in cui dimostri il superamento positivo di suddetta prova nonché l’imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito.

Nel caso di specie, è emerso come la causa del recesso non fosse l’inadeguatezza della lavoratrice alle mansioni assegnate, e quindi un esito negativo del periodo di prova, avendo la stessa dimostrato un positivo superamento limitatamente all’attività espletata, bensì la situazione di difficoltà economica, in violazione del blocco dei licenziamenti disposto dalla normativa emergenziale: quindi, una risoluzione del rapporto di lavoro disposta durante il periodo di prova, e non per il suo mancato superamento.

Così, il giudice di Roma ha dichiarato la nullità del licenziamento irrogato alla lavoratrice per motivo illecito, disponendo la sua reintegra.

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