LETTERA INFORMATIVA N.27/2022 – Fringe benefit non imponibili fino ad € 600 per il 2022
L’art.12 del D.L. n.115 del 9 agosto 2022 (“Decreto Aiuti-bis”) ha incrementato – limitatamente al periodo di imposta 2022 – ad € 600,00 la soglia per la non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti.
E’ stato, inoltre, ampliato l’ambito applicativo di tale limite alle somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
- Fringe benefit
L’art.51 del T.U.I.R. statuisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel corso del periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).
I beni ed i servizi forniti al dipendente (diversi dalle somme in denaro) vengono individuati con il termine di fringe benefit.
Come riferito, in deroga a quanto stabilito dall’art.51, comma 3, del T.U.I.R., per il solo anno 2022, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) entro il limite complessivo di € 600.
- Soglia ulteriore rispetto al “bonus carburante”
Si fa presente, infine, che tale nuova disposizione si inserisce in aggiunta a quella relativa al c.d. “bonus carburante”.
In altre parole, la soglia di € 600 va a sommarsi a quella di non imponibilità dei buoni benzina pari ad € 200.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Studio Nicolini Commercialisti Associati
Milano, 31 agosto 2022
Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.
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