Intelligenza Artificiale e Lavoro: le novità della nuova legge
Il 17 settembre 2025 il Senato della Repubblica, a seguito del voto favorevole della Camera dei Deputati avvenuto lo scorso 25 giugno, ha approvato in via definitiva il testo del Disegno di legge (DDL) n. 1146-B avente ad oggetto “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, che entrerà in vigore come legge una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo della nuova legge è volto sia a promuovere “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale” sia a garantire “la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale” (art. 1 c. 1).
Gli articoli di cui si compone vanno interpretati e applicati in conformità al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (cd. “AI Act”).
Esso include specifiche disposizioni che intersecano il diritto del lavoro, le quali prevedono che:
- in materia di lavoro, l’IA deve essere impiegata per “migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone” (art. 11 c. 1);
- in ambito lavorativo, l’utilizzo dell’IA “deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali” (art. 11 c. 2);
- l’IA “nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni” (art. 11 c. 3);
- è istituito l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con la funzione di “definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale” (art. 12);
- in relazione alle professioni intellettuali, l’uso dell’IA “è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera” e deve essere oggetto di informativa al cliente (Art. 13).
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