2024-11-22

IL PRESTITO CONVERTIBILE IN SPAGNA: UNO STRUMENTO D’INVESTIMENTO FLESSIBILE

Pavia e Ansaldo Studio Legale

Max Pacifici

 

Il prestito convertibile è uno strumento di finanziamento che consente di trasformare i fondi prestati a una società in capitale sociale, qualora, entro un determinato periodo, si raggiungano specifici obiettivi, come la chiusura di un round di finanziamento.

Ad esempio, un investitore può concedere un prestito di 100.000 euro a una startup con l’accordo che, se questa chiuderà un nuovo round di finanziamento entro un anno, il prestito potrà essere convertito in capitale sociale. In questo modo, se la startup mostra un alto potenziale di crescita, l’investitore potrà optare per la conversione in quote societarie, diventando socio e partecipando ai futuri utili aziendali.

In caso contrario, se l’azienda non raggiunge i risultati previsti o presenta un profilo di rischio elevato, l’investitore potrà mantenere il prestito come debito, richiedendo la restituzione del capitale prestato insieme agli interessi maturati, limitando così la propria esposizione al rischio.

Si tratta di uno strumento ampiamente utilizzato per gli investimenti in startup, ma non è limitato esclusivamente a questo settore. Inoltre, sebbene venga comunemente chiamato “nota convertibile”, si tratta fondamentalmente di un prestito, poiché le società a responsabilità limitata — la forma societaria più diffusa in Spagna e prevalente anche tra le startup — non possono emettere o garantire obbligazioni convertibili in quote sociali (comma 2 dell’articolo 401 della Legge sulle società di capitali), a differenza delle società per azioni (articolo 414 e seguenti della Legge sulle società di capitali).

In sintesi, una società a responsabilità limitata non può emettere obbligazioni convertibili in capitale sociale, ma ha la possibilità di strutturare prestiti che prevedano meccanismi successivi per consentirne la conversione.

Al raggiungimento degli obiettivi che permettono la trasformazione del prestito in capitale sociale, la conversione avviene generalmente tramite una delibera di aumento di capitale da parte dell’assemblea generale. Per le società a responsabilità limitata, ciò comporta anche la rinuncia ai diritti di prelazione detenuti dai soci esistenti.

Poiché l’organo competente a deliberare sugli aumenti di capitale è l’assemblea generale dei soci, è preferibile che sia lo stesso organo ad approvare in primo luogo la sottoscrizione del prestito convertibile, al fine di evitare eventuali disallineamenti tra la volontà dell’assemblea e le condizioni pattuite nel prestito.

Inoltre, una volta che il prestatore entra nel capitale della società, potrebbe essere tenuto ad assumere una serie di obblighi, come l’adesione a un patto parasociale, aspetti che dovrebbero essere previsti in anticipo.

Tuttavia, è fondamentale evitare di confondere i prestiti convertibili con i prestiti partecipativi, un errore frequente nella pratica. Nei prestiti partecipativi, il prestatore percepisce un interesse variabile, determinato in funzione dell’andamento dell’attività della società, con la possibilità di concordare anche un interesse fisso, indipendente da tale andamento (articolo 20 del Real Decreto-legge 7/1996).  Tale prestito non implica l’ingresso del prestatore nel capitale sociale della società, ma piuttosto il riconoscimento di un interesse legato alla performance dell’azienda finanziata.

Pertanto, è consigliabile avvalersi di consulenti specializzati che, da un lato, assicurino all’investitore opzioni sufficienti per mantenere flessibilità nelle decisioni future e, dall’altro, garantiscano alla società finanziata la liquidità necessaria per operare e, se necessario, l’implementazione dei meccanismi societari per consentire l’ingresso di nuovi investitori nel capitale.

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