Il nuovo obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali
A cura dell’Avv. Christian Dorigatti
Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e la Legge 27 maggio 2025, n. 78, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, il Legislatore ha introdotto un sistema obbligatorio di assicurazione contro i danni da eventi catastrofali naturali – terremoti, frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche –, che coinvolge le imprese proprietarie di immobili strumentali. La norma segna un punto di svolta nella gestione del rischio aziendale e nella compliance assicurativa, imponendo nuove obbligazioni e aprendo al contempo opportunità di rafforzamento della resilienza operativa.
La legge estende l’obbligo assicurativo anche alle persone giuridiche proprietarie di immobili ad uso abitativo o promiscuo. Le imprese che possiedono immobili adibiti in parte a residenza (es. foresterie, alloggi di servizio) devono dunque attivare coperture specifiche contro i danni da eventi catastrofali.
L’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali si applica esclusivamente agli immobili: costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio; oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono, così ricomprendendo anche gli immobili in fase di regolarizzazione. Per gli immobili non assicurabili non spetteranno indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Le imprese assicuratrici dovranno adeguare le polizze RC per la proprietà immobiliare includendo le nuove garanzie obbligatorie. Le aziende, dal canto loro, dovranno verificare che tutti gli immobili ricompresi nel perimetro patrimoniale o locati a terzi siano adeguatamente coperti. Ciò impone una revisione dei processi di gestione immobiliare e della documentazione assicurativa.
Le spese assicurative per la copertura dei rischi catastrofali sono deducibili dal reddito d’impresa, rappresentando una leva di ottimizzazione fiscale. Tuttavia, è necessario valutare attentamente il costo dei premi e l’adeguatezza delle soglie assicurative rispetto al valore dei beni aziendali per evitare sottocoperture.
L’obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa contro i danni causati da eventi catastrofali si applica a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese quelle con sede legale all’estero ma operanti in Italia tramite una stabile organizzazione. Sono invece escluse le imprese agricole, che restano assoggettate a regole specifiche stabilite dalla normativa settoriale.
Le scadenze per l’adempimento variano in base alla dimensione aziendale, secondo i criteri della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea. Questa distingue le imprese in funzione del numero di dipendenti e del fatturato annuo o del totale di bilancio:
- le grandi imprese (imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale 25 mln/euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50 mln/euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio 250) devono attivare la polizza entro il 31 marzo 2025 – è prevista una moratoria di 90 giorni durante la quale l’assenza di copertura non comporta esclusione da benefici pubblici.
- le medie imprese (imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) devono adempiere entro il 1° ottobre 2025.
- le piccole imprese (imprese con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro) e le microimprese (imprese con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) devono conformarsi entro il 31 dicembre 2025.
Questa scansione temporale consente una transizione graduale e sostenibile, minimizzando l’impatto organizzativo e finanziario per le imprese di minori dimensioni.
La mancata attivazione delle coperture assicurative obbligatorie può configurare profili di responsabilità per l’organo amministrativo, soprattutto in presenza di eventi dannosi prevedibili. Le imprese dotate di Modello 231 dovranno aggiornare la mappatura dei rischi e i protocolli operativi, includendo tra i rischi generali anche quello da calamità naturali non assicurate. Inoltre, la protezione del patrimonio immobiliare entra a pieno titolo tra i doveri di conservazione degli asset aziendali a tutela di soci e stakeholder.
La Legge n. 78/2025 rappresenta un’opportunità per le imprese di rafforzare la propria resilienza patrimoniale, finanziaria e organizzativa. Integrando la gestione del rischio catastrofale nei processi aziendali, le imprese potranno affrontare con maggiore preparazione gli eventi estremi, tutelando persone, beni e continuità produttiva. Al tempo stesso, si apre un nuovo fronte per lo sviluppo di prodotti assicurativi tailor–made per il mondo imprenditoriale, con rilevanti implicazioni anche per le strategie ESG (Environmental, Social, and Governance) e di sostenibilità.
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