Il Ministero del Lavoro interviene sull’obbligo di sorveglianza sanitaria in capo al datore di lavoro
di avv. Enzo Pisa e avv. Elena Bissoli
Con interpello del 20.10.2022, n. 2, la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ha formulato alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un quesito relativo all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, chiedendo se lo stesso sia da ricollegare strettamente alle previsioni di cui all’art. 41 (rubricato “Sorveglianza sanitaria”) del D.lgs. 81/2008 e, conseguentemente, se gli obblighi del datore di lavoro siano da ritenersi connessi esclusivamente all’applicazione dei giudizi d’idoneità emessi dal c.d. medico competente e alla relative prescrizioni/limitazioni ovvero se lo stesso datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. c), D.lgs. cit., debba tenere conto, in generale, delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo una sorveglianza sanitaria programmata in funzione dei rischi valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni dell’art. 41 cit.
Per “sorveglianza sanitaria” s’intende, ex art. 2, lett. m), del D.lgs. 81/2008, l’‘‘insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa’’.
Ebbene, in risposta al suddetto interpello, il Ministero del Lavoro – tenuto conto che l’art. 41 del D.lgs. 81/2008 stabilisce, al c. 1, che “la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi” e impone, al c. 2, l’obbligo in capo al datore di lavoro d’effettuare visite mediche in diversi momenti del rapporto di lavoro come, ad es., preventivamente al momento dell’assunzione e, poi, periodicamente per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio d’idoneità alla mansione specifica (di norma, una volta all’anno) – ha chiarito che gli obblighi del datore di lavoro relativi alla sorveglianza sanitaria debbano essere connessi solamente all’applicazione dei giudizi d’idoneità del medico competente e non, in generale, alle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla loro capacità di svolgere compiti specifici.
ti potrebbe interessare
Rödl & Partner partecipa all’avvio dell’alleanza WORKEGG: un pool di professionisti qualificati per offrire alle imprese un servizio integrato di smart change management
Dalle competenze integrate di esperti nel mondo della consulenza legale, cybersecurity, assicurativa, tecnologica, architettonica e manageriale nasce WORKEGG: l’alleanza che ha...
WEBINAR INDUSTRIA AUXILIAR
Chiudiamo il 2024 con un'importante serie di attività e incontri che hanno contribuito a consolidare la nostra missione di supportare l'internazionalizzazione delle imprese andaluse. Tra...
EVENTO 21 MARZO
Con l’avvicinarsi delle elezioni europee 2019, le differenti prospettive che si stanno delineando nel panorama dell’Unione sollevano domande sugli impatti che queste eserciteranno...
