Il Ministero del Lavoro interviene sull’obbligo di sorveglianza sanitaria in capo al datore di lavoro
di avv. Enzo Pisa e avv. Elena Bissoli
Con interpello del 20.10.2022, n. 2, la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ha formulato alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un quesito relativo all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, chiedendo se lo stesso sia da ricollegare strettamente alle previsioni di cui all’art. 41 (rubricato “Sorveglianza sanitaria”) del D.lgs. 81/2008 e, conseguentemente, se gli obblighi del datore di lavoro siano da ritenersi connessi esclusivamente all’applicazione dei giudizi d’idoneità emessi dal c.d. medico competente e alla relative prescrizioni/limitazioni ovvero se lo stesso datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. c), D.lgs. cit., debba tenere conto, in generale, delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo una sorveglianza sanitaria programmata in funzione dei rischi valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni dell’art. 41 cit.
Per “sorveglianza sanitaria” s’intende, ex art. 2, lett. m), del D.lgs. 81/2008, l’‘‘insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa’’.
Ebbene, in risposta al suddetto interpello, il Ministero del Lavoro – tenuto conto che l’art. 41 del D.lgs. 81/2008 stabilisce, al c. 1, che “la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi” e impone, al c. 2, l’obbligo in capo al datore di lavoro d’effettuare visite mediche in diversi momenti del rapporto di lavoro come, ad es., preventivamente al momento dell’assunzione e, poi, periodicamente per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio d’idoneità alla mansione specifica (di norma, una volta all’anno) – ha chiarito che gli obblighi del datore di lavoro relativi alla sorveglianza sanitaria debbano essere connessi solamente all’applicazione dei giudizi d’idoneità del medico competente e non, in generale, alle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla loro capacità di svolgere compiti specifici.
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