Il diritto alla NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale: i chiarimenti dell’INPS.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
A cura di Sergio Antonelli e Giulia Maccioni
Tra le principali novità introdotte dal Decreto Legge c.d. “Agosto”, emergono alcune deroghe al blocco dei licenziamenti.
Dal disposto normativo si evince che le preclusioni e le sospensioni previste in materia di licenziamento per ragioni economiche non operano “nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”. Aziende e lavoratori hanno, dunque, la possibilità di accordarsi, nell’ambito di un piano incentivato per l’esodo anticipato del lavoratore, sulla base di un accordo collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, non incorrendo in questo caso nella violazione del divieto di licenziamenti.
La disposizione, inoltre, prevede espressamente che ai suddetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro nell’ambito dell’accordo, è comunque riconosciuta la possibilità di richiedere ed ottenere il trattamento NASpI. Tale deroga è prevista eccezionalmente, considerato che, come noto, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è una indennità mensile istituita in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria, normalmente esclusa in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro – quale è la risoluzione consensuale.
Al fine di fare chiarezza sul tema, l’Inps è intervenuto con Circolare n. 111 del 29 settembre 2020 fornendo istruzioni amministrative in materia di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e di accesso all’indennità NASpI.
L’Istituto di Previdenza Sociale fa presente che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di detto accordo collettivo aziendale sono tenuti ad allegare, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, sia l’accordo collettivo aziendale sia la documentazione attestante la loro adesione all’accordo stesso, in modo da poter conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione.
A tal riguardo, si sta inoltre ponendo un interrogativo importante, circa l’eventuale possibilità di uscite incentivate con accesso alla NASpI oltre la scadenza del termine previsto per il divieto di licenziamento, e, in ogni caso, successivamente al 31 Dicembre del 2020: da più parti si sostiene che l’accordo sindacale non potrebbe avere efficacia oltre tale termine, pena la perdita della Naspi, ma, al fine di dirimere la questione, sarà necessario attendere futuri interventi chiarificatori da parte delle Autorità.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
ti potrebbe interessare
Ingeteam firma un nuovo contratto di fornitura per 4 progetti nel Lazio, con l’azienda americana di energia renovabile Enfinity Global
Enfinity e Ingeteam firmano un accordo per la fornitura di 4 parchi solari.I parchi eolici, situati in Spagna, avranno 26 sottostazioni di trasformazione dotate di INGECON SUN 3Power di...
I contratti ai tempi del coronavirus
I contratti ai tempi del CoronavirusINTRODUZIONELa presente è la quarta di una serie di brevi note che Orsingher Ortu - Avvocati Associati si propone di rendere disponibili a supporto...
Ingeteam presenta la nuova stazione in media tensione per impianti fotovoltaici equipaggiati con inverter di stringa
La nuova stazione in media tensione INGECON SUN String Station è stata progettata e prodotta da Ingeteam per impianti fotovoltaici realizzati con inverter di stringa. In particolare,...
