2022-03-24

Guerra in Ucraina e sanzioni UE: l’impatto sui contratti commerciali

A seguito dell’invasione del territorio ucraino da parte delle forze armate della Federazione Russa, l’escalation di eventi ha visto un proporzionale inasprirsi delle sanzioni emanate dall’Unione Europea che si aggiungono alla serie di misure varate dal 2014 e il cui obiettivo è quello di colpire duramente l’economia russa e i soggetti più vicini al Presidente Putin.

Molte di queste misure hanno un importante impatto sulle relazioni commerciali delle imprese che intrattengono rapporti con partner economici in Russia.

Si pensi al Reg. 2022/263 del 23 Febbraio, che ha imposto restrizioni agli scambi commerciali fra l’UE e le regioni di Donetsk e Luhansk aventi ad oggetto beni e tecnologie in settori quali trasporti, telecomunicazioni, energia, petrolio, gas e risorse minerali, nonché servizi turistici.

Il 25 febbraio il Reg. 2022/328 ha inserito limitazioni alle esportazioni in Russia di beni e tecnologie legate al settore militare e ai prodotti c.d. dual use, nonché quelli legati alla raffinazione del petrolio,
all’aviazione, all’industria spaziale.

Il Reg. 2022/345 ha escluso 7 banche russe dal sistema SWIFT, mentre il Reg. 2022/394 del 9 marzo ha vietato l’esportazione verso la Russia di beni e tecnologie per la navigazione marittima e il 15 marzo il Reg. 2022/428 ha introdotto restrizioni al commercio dei prodotti siderurgici e dei beni di lusso.

Molti interventi sanzionatori hanno poi esteso ad un numero sempre più elevato di persone ed entità russe le misure di congelamento patrimoniale dei fondi e delle risorse economiche situate nell’UE già previste dal Reg. n. 269/2014.

È evidente come le predette sanzioni incidano sui rapporti commerciali delle imprese e provochino incertezze circa la sorte dei contratti commerciali direttamente o indirettamente coinvolti da tali misure.
Inoltre, lo stato di guerra in sé ha ovviamente significative implicazioni rispetto alla possibilità o meno di eseguire le obbligazioni contrattuali.

Il divieto all’esportazione di alcune tipologie di beni rende infatti del tutto impossibile l’adempimento dei contratti che hanno ad oggetto tali merci. Altre misure hanno invece ripercussioni indirette sui rapporti contrattuali, laddove incidono a monte della supply chain o determinano difficoltà nei pagamenti, nella logistica e nei trasporti.

Per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore delle sanzioni, alcuni regolamenti UE ne consentono espressamente l’esecuzione a certe condizioni ed entro certi termini. Per citare un esempio il citato Reg. UE 2022/238 prevede che le autorità competenti possano autorizzare l’esecuzione dei contratti ad oggetto beni dual use conclusi prima del 26 febbraio 2022. Ancora, il divieto di importazione di prodotti siderurgici previsto dal Reg. UE 2022/428 non si applica all’esecuzione, fino al 17 giugno 2022, dei contratti conclusi prima del 16 marzo 2022.

In tutti gli altri casi, ove l’esecuzione del contratto sia divenuta impossibile o comporti delle difficoltà, si presentano molte incertezze per gli operatori economici.

Ogni situazione deve essere valutata caso per caso ma, in primo luogo, occorrerà verificare se il regolamento contrattuale contempli apposite previsioni all’interno delle quali la fattispecie in esame possa rientrare.

In caso contrario, occorrerà esaminare quale sia la legge applicabile al contratto e verificare se l’ordinamento in questione offra strumenti giuridici in grado di risolvere l’impasse.

Se il diritto applicabile è quello italiano, può venire in soccorso la forza maggiore, rimedio giuridico non espressamente disciplinato nel Codice Civile ma che viene tradizionalmente ricondotto all’art. 1256 c.c. che disciplina la impossibilità sopravvenuta della prestazione. Tale norma consente che qualora si verifichi una situazione che impedisce l’adempimento, che non era prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e che non risulta superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore, il debitore sia liberato dall’adempimento del contratto. In particolare, se l’impossibilità è solo temporanea, la forza maggiore rende il ritardo incolpevole e, se l’impossibilità è assoluta, essa comporta l’estinzione dell’obbligazione e la risoluzione del contratto.
La maggior parte degli ordinamenti di civil law e di common law prevede istituti analoghi. Nel diritto inglese, ad esempio, esistono le clausole di force majeure e la dottrina della frustration.

Ai contratti di vendita a cui sia applicabile la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, potrà risultare applicabile l’art. 79, che esonera la parte inadempiente “se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”.

Nel diritto italiano può trovare applicazione anche l’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, che, per talune tipologie contrattuali, consente che qualora un evento straordinario e imprevedibile al momento della conclusione del contratto abbia prodotto un eccessivo squilibrio fra le prestazioni corrispettive delle parti, la parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa possa chiederne la risoluzione. La controparte potrà evitare la risoluzione offrendosi di ricondurre ad equità il contratto.

Tali istituti potranno più difficilmente essere invocati per i contratti conclusi successivamente all’emanazione delle sanzioni perché essi presuppongono la imprevedibilità dell’evento al momento dell’assunzione dell’obbligazione. Per i nuovi contratti è dunque opportuno prevedere apposite clausole contrattuali che consentano di disciplinare anticipatamente in modo dettagliato tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi in conseguenza delle sanzioni.

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