2022-02-24

Sul requisito di specificità del patto di prova nel contratto di lavoro

La Suprema Corte, con sentenza n. 1099 del 14 gennaio 2022, è tornata a pronunciarsi sul patto di prova,
che, ai sensi dell’art. 2096 c.c., può essere apposto al contratto di lavoro subordinato.
Tale patto deve risultare da atto scritto ad substantiam, precedente o contestuale all’assunzione, ed
indicare in maniera precisa le mansioni assegnate al lavoratore, con la conseguenza che, in mancanza di
questi due requisiti, deve considerarsi nullo il patto e definitiva l’assunzione.
La norma codicistica non fissa una durata massima della prova, che, normalmente, è stabilita dai contratti
collettivi di lavoro; una durata massima (di sei mesi) è, però, indirettamente disposta dall’art. 10 della L.
604/1966, che, per i lavoratori in prova, prevede l’estensione della tutela contro i licenziamenti, quando
l’assunzione diventa definita e, in ogni caso, quando siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto
lavorativo.
Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può liberamente recedere, senza obbligo di preavviso, dal
contratto, a meno che non sia convenuta una durata minima della prova.
Sul solco del consolidato orientamento giurisprudenziale – secondo cui la specifica indicazione delle
mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere può essere operata anche per relationem, ovvero mediante
rinvio alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica
d’assunzione, purché il rinvio sia sufficientemente specifico ovvero “fatto alla nozione più dettagliata
rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali in esso contenuta” (Cass.
9597/2017; Cass. 16587/2017) – la recente pronuncia della Suprema Corte, nel ricordare che “la specificità è
funzionale al corretto esperimento del periodo di prova e alla valutazione del relativo esito che deve essere
effettuata in relazione alla prestazione e mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto
individuale’, ritiene legittima “una definizione mediante rinvio alla declaratoria del contratto collettivo,
esclusivamente laddove il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più
dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria
l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”.

ti potrebbe interessare

2020-03-12

FLUIDRA ACQUISICE L'AUSTRALIANA FABTRONICS

Fluidra ha annunciato la recente acquisizione di Fabtronics Australia Pty Ltd, azienda produttrice di elettrodomestici e circuiti elettronici con sede in Australia.Fabtronics è stata...

2023-06-22

La distinzione tra sostituzione di procura “propria” e “impropria” in Spagna

A cura di Maria de Medrano, Pavia e Ansaldo SLPLa sostituzione di procure è un negozio importante nel sistema giuridico spagnolo. Si tratta di un atto con il quale un procuratore, detto...

2024-05-24

Sognate il vostro evento “en plein air” a Milano? Dal rooftop del Westin Palace, Milan il panorama è mozzafiato!

Quando si parla di ospitalità di tendenza, nelle terrazze del Westin Palace, Milan prende forma qualcosa di davvero inedito sotto il cielo di Milano. Qui stile metropolitano e...

DESCUBRE
MÁS

Para recibir más información sobre el mundo
de la Cámara de Comercio de España en Italia,
completa el formulario y ponte en contacto con nosotros


    He leído y acepto la política de privacidad.