2018-11-08

STUDIO LEGALE MENICHETTI

Controlli sulla prestazione lavorativa del dipendente ad opera di un’agenzia investigativa

di dr.ssa Camilla Perusi

Con la recente sentenza n. 21621/2018, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sulla  vexata quaestio relativa alla legittimità del ricorso, da parte del datore di lavoro, ad un’agenzia investigativa per vigilare sull’attività lavorativa del dipendente.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l’impugnazione d’un licenziamento per giusta causa intimato per aver un dipendente, nello svolgimento delle sue mansioni d’addetto al sistema di rilevazione delle presenze in servizio, fatto fittiziamente figurare la propria presenza sul posto di lavoro in diverse giornate lavorative, secondo quanto era emerso in sede di controlli eseguiti dal datore di lavoro a mezzo di un’agenzia d’investigazione.

Nei primi due gradi di giudizio, la domanda d’impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore era stata respinta.

Dello stesso avviso non è stata, invece, la Suprema Corte, che, accogliendo il motivo di ricorso per cassazione deducente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, L. n. 300/1970, ha ritenuto che “il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera […], ma debba limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione”.

Con riferimento alla portata dei succitati artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori, la Suprema Corte ha rilevato che tali norme, che  “delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera d’intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) […], non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica”.

La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il controllo delle guardie particolari giurate o di un’agenzia investigativa non può “riguardare, in nessun caso, né lì adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera”, non potendo esso sconfinare in un controllo che coinvolge l’attività lavorativa del dipendente, riservata dall’art. 3, L. n. 300/1970 direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

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