STUDIO LEGALE MENICHETTI
Licenziamento collettivo dei dirigenti
di Camilla Perusi
La rigorosa procedura che disciplina i licenziamenti collettivi è stata estesa anche ai dirigenti in forza della L. 161/2014, che ha inserito il comma 1-quinquies all’art. 24 della L. 223/1991.
La modifica si è imposta a seguito d’una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-596/12), che, in adempimento agli obblighi derivanti dalla Direttiva n. 98/59, ha concluso in tal senso.
Recentemente, con sentenza n. 1380/2019, la Corte d’Appello di Milano ha affermato che, in forza della predetta estensione, anche nell’ipotesi di licenziamento collettivo dei dirigenti è sempre necessaria la comunicazione di cui all’art. 4, c. 9, della L. 223/1991.
La questione si è posta dal momento che un’impresa aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo coinvolgente alcuni dirigenti, omettendo la formalità di cui alla norma citata sulla scorta del fatto che – a suo dire – la comunicazione d’apertura della procedura, non avendo la categoria dirigenziale accesso alle liste di mobilità, sarebbe stata inutile, poiché non avrebbe assolto al suo precipuo scopo, individuato nella necessità di permettere agli uffici della pubblica amministrazione di valutare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero, da licenziarsi.
I giudici meneghini hanno disatteso tale impostazione, chiarendo che “tale formalità deve essere rispettata anche in caso di licenziamento dei dirigenti. La procedura mira a consentire il controllo sindacale ed individuale circa la correttezza complessiva dell’operazione”.
Ne deriva che la ratio della previsione, rintracciata nel consentire un complessivo controllo ex ante della procedura da parte delle organizzazioni sindacali – e non, dunque, nell’utilità degli oneri di comunicazione in vista della successiva iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità – deve ritenersi integralmente riferibile anche ai dirigenti.
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