Spagna: l’invalidità del trasferimento di beni c.d. “essenziali” in assenza dell’accordo dell’assemblea generale (sentenza della Corte Provinciale di Salamanca n. 559/2022)
A cura di Maria de Medrano
La Corte Provinciale di Salamanca si è pronunciata, con sentenza del 6 settembre n. 559/2022, in merito all’invalidità del trasferimento di beni c.d. “essenziali” nelle società di capitali qualora detto trasferimento sia effettuato in assenza di delibera positiva dell’assemblea generale, ai sensi dell’articolo 160, lettera f), della Legge sulle Società di Capitali (di seguito, “LSC”), fornendo alcuni criteri circa la definizione concreta di tali beni.
Il citato articolo stabilisce infatti la competenza dell’assemblea generale – e quindi dei soci, non dell’organo amministrativo – per la delibera ed approvazione delle operazioni che comportano l’acquisizione, la cessione o il conferimento a un’altra società di beni essenziali della società.
Tuttavia, la LSC fornisce una presunzione di natura quantitativa quanto all’identificazione di un “bene essenziale”, senza però fornire una definizione precisa, limitandosi infatti a sancire che il carattere essenziale dell’asset si presume quando l’importo della transazione supera il 25% del valore degli attivi risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalla società.
La mancanza di una concettualizzazione precisa di ciò che possa costituire un bene essenziale ha perciò sollevato perplessità in sede di applicazione pratica.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte Provinciale, il ricorrente sosteneva che vi fosse stata malafede del procuratore generale della società venditrice nell’effettuare la transazione, in quanto aveva provveduto alla vendita di un immobile della società in questione, il cui valore superava il 25% dell’attivo risultante dall’ultimo bilancio, senza ottenere il previo accordo dell’assemblea generale, necessario in base all’articolo 160, lettera f) LSC per autorizzare il trasferimento.
Considerato quanto sopra, la Corte Provinciale, effettuata un’analisi approfondita della questione, è giunta alle seguenti conclusioni:
- il criterio quantitativo del 25% di cui sopra deve essere considerato un benchmark: costituisce quindi una presunzione iuris tantum contro la quale è possibile fornire prove contrarie. Pertanto, un asset oggetto di un’operazione di trasferimento che supera tale percentuale non deve necessariamente costituire un “bene essenziale”, se oggettivamente giustificato; d’altro canto, un’asset inferiore a tale percentuale può essere considerato essenziale per la società se altrettanto oggettivamente giustificato;
- è quindi preferibile prendere in considerazione ulteriori criteri qualitativi per poter determinare come classificare tali beni. A questo proposito, alla luce delle considerazioni della Corte, i beni essenziali possono essere definiti come quelli: (a) senza i quali la società non può continuare a svolgere l’attività prevista nell’oggetto sociale o (b) che determinano lo scioglimento della società; o (c) che implicano una modifica strutturale della società;
- per quanto antecede, solo qualora un’operazione riguardante gli assets della società abbia una rilevanza nella struttura organizzativa, finanziaria-patrimoniale o funzionale della stessa, sarà necessaria una delibera dell’assemblea generale. In tutti gli altri casi, le norme che attribuiscono il potere decisionale all’organo amministrativo della società rimangono valide;
- la mancata osservanza di quanto sopra – i.e. il mancato accordo dell’assemblea, quando richiesto – implica la nullità dell’operazione, senza che la buona fede del terzo partecipante all’operazione sia determinante a tale riguardo.
In definitiva, nonostante la questione rimanga ancora aperta, quando si partecipa a operazioni che possono coinvolgere beni essenziali di alcune delle parti – si tratti di transazioni M&A o di altro tipo – sarà opportuno, per garantire la validità dell’atto, un’analisi preventiva di natura qualitativa riguardo l’essenza e rilevanza dello specifico asset oggetto di acquisizione, cessione o conferimento nel caso concreto, sia da parte della società venditrice che da parte della società acquirente.
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