2026-01-23

Schema di Decreto PNRR e facilities GSE per biometano, agrivoltaico e CACER

A cura di Gianpaolo Terranova

È stato recentemente inviato al Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (Dagl) uno schema di decreto-legge che potrebbe introdurre, tra l’altro, un correttivo fondamentale per gli investimenti per la produzione di biometano (Investimento 1.4), lo sviluppo dell’agrivoltaico (1.1) e le comunità energetiche rinnovabili (CACER – 1.2) nell’ambito della sesta revisione del PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025.

L’intervento normativo risponde alla necessità di mettere in sicurezza i contributi a fondo perduto del 40% sulle spese in conto capitale destinati a numerosi progetti, che rischierebbero di andare perduti per le difficoltà di molti beneficiari di rispettare la rigida scadenza del 30 giugno 2026 per l’entrata in esercizio degli impianti, anche a causa di lungaggini burocratiche e difficoltà operative.

Per ovviare a questo rischio, lo schema di decreto-legge prevede la trasformazione dell’investimento in una ‘facility’, ovvero in strumenti finanziari con un orizzonte temporale più ampio, da affidare nel caso specifico al GSE quale soggetto attuatore. Questo cambiamento strutturale permette di convertire il target quantitativo originario (legato alla capacità produttiva o alla potenza installata) in una milestone amministrativa.

Il cuore normativo di queste novità risiede nell’articolo 29, comma 1, dello schema di decreto, che stabilisce:

Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le modalità previste con decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.”.

Tale disposizione definisce il quadro normativo di riferimento necessario per consentire l’attivazione di tali strumenti incentivanti, assicurando la coerenza con le ultime revisioni del Piano concordate a livello europeo.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.a.) viene confermato come il soggetto incaricato della gestione dei tre programmi di sovvenzione. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lo schema di decreto chiarisce che:

Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 è il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. (di seguito: “GSE”)… Il GSE subentra al Ministero dell’ambiente della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli concernenti l’erogazione dei contributi medesimi.”.

Al GSE è inoltre permesso di anticipare i contributi mediante risorse nella propria disponibilità (fino al 10% del totale), così da consentire l’erogazione dei contributi da parte del GSE ai beneficiari finali, nelle more della formalizzazione degli accordi attuativi con il MASE, e nei confronti dei beneficiari con progetti già attivi e che necessitano di trasferimenti finanziari a seguito di presentazione di specifica rendicontazione dei costi sostenuti.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 29, comma 3, gli impianti devono rispettare i requisiti già definiti dal decreto legislativo n. 199/2021 e, soprattutto, rispettare un preciso cronoprogramma:

Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione…”.

Parallelamente, il GSE ha il compito di siglare “accordi di concessione” entro una data limite invalicabile, fissata dall’articolo 29, comma 6:

Entro il 30 giugno 2026, il GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento…”.

In tali accordi, sostanzialmente accordi di finanziamento, le imprese beneficiarie si impegneranno formalmente a completare gli investimenti entro una data che sarà stabilita dal Gestore stesso, offrendo così un orizzonte temporale più ampio e flessibile per la completa realizzazione degli interventi.

Gli investimenti sono vincolati, come già precedentemente previsto, al rispetto dei seguenti principi:

  • il principio DNSH (Do No Significant Harm), come ribadito dall’articolo 29, comma 4 (“Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali…”);
  • il divieto di cumulabilità delle risorse, disciplinato dall’articolo 29, comma 5, per evitare distorsioni e sovrapposizioni nell’uso dei fondi europei (“…le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell’Unione europea.”).

Infine, il nuovo assetto gestionale prevede che:

  • le decisioni di finanziamento vengano assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l’investimento all’uopo istituito che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR (articolo 29, comma 7);
  • il GSE definisca, entro 45 giorni dalla firma degli accordi con il Ministero, le regole tecniche e procedurali di dettaglio su tempistiche per l’erogazione dei contributi e l’esecuzione dei lavori, obblighi dei beneficiari in fase di realizzazione e post-realizzazione, e rendicontazione, strumenti a garanzia della realizzazione delle opere per evitare l’allocazione infruttuosa delle risorse (articolo 29, comma 8).

Le novità anticipate dall’articolo 29 dello schema di decreto-legge, attraverso la modifica del target finale degli investimenti originari nella sottoscrizione degli accordi di finanziamento con i soggetti beneficiari, delineano un nuovo quadro attuativo delle misure del PNRR in grado di garantire la resilienza finanziaria dei progetti energetici già avviati, ridurre il rischio di revoca dei contributi per ritardi nel completamento dei progetti, offrire agli investitori una maggiore certezza circa la disponibilità dei contributi, sbloccando in tal modo il potenziale energetico delle imprese agricole e delle comunità locali e trasformando le sfide del PNRR in concrete opportunità di crescita sostenibile.

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