2023-11-06

Quando il datore di lavoro può licenziare il dipendente che rifiuta la trasformazione del rapporto lavorativo da part time a full time

di Enzo Pisa

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno necessita del consenso del lavoratore, trattandosi di una modifica del contratto di lavoro.
Su accordo delle parti (datore di lavoro e lavoratore) è possibile, dunque, trasformare il regime orario del loro rapporto da part time a full time.
La norma che regola tale trasformazione è l’art. 8 del D. Lgs. 81/2023, che, al comma 1, riconoscendo una forte tutela al lavoratore, stabilisce che “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”.
Con la recente ordinanza n. 29337 del 23.10.2023, la Corte di Cassazione, intervenendo al riguardo, ha chiarito che “la previsione di tale disposizione non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time (o viceversa del full time), ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere della prova a carico di parte datoriale”.
In particolare, secondo la Suprema Corte, occorre che il datore di lavoro possa dimostrare: le effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo parziale, ma solo con l’orario differente richiesto; l’avvenuta proposta al dipendente di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rifiuto di quest’ultimo; l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di aumento dell’orario ed il licenziamento.
“Ciò perché” – come affermato dalla S.C. – “il licenziamento non deve essere intimato a causa del rifiuto ma a causa della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo parziale e del rifiuto di trasformazione del rapporto a full time”.

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