2025-05-21

Nullità del contratto di apprendistato per mancata formazione

A cura dell Avv. Enzo Pisa.

Il contratto di apprendistato, progettato per facilitare l’inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro, è un contratto a c.d. causa mista, che, a differenza del comune contratto di lavoro subordinato, prevede la prestazione di lavoro dell’apprendista a fronte dell’obbligo del datore di lavoro (che, stipulando un tal contratto, beneficia di diversi vantaggi, tra cui riduzioni contributive, possibilità d’inquadrare gli apprendisti a livelli retributivi inferiori, agevolazioni fiscali etc.) non solo di corrispondere la retribuzione, ma anche di formare il lavoratore per permettergli di acquisire una specifica qualificazione professionale.

L’attività d’insegnamento, da parte del datore di lavoro, costituisce un elemento essenziale e indefettibile dell’apprendistato, facendo parte della causa negoziale, e la mancata o carente formazione dell’apprendista – come affermato nella recente ordinanza della Corte di Cassazione n.  6990 dello scorso 16 marzo – può determinare la nullità del contratto per mancanza di causa, con una serie di rilevanti conseguenze pratiche.

Infatti, “l’inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall’inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ultima ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto”.

Tale principio – ha precisato la Suprema Corte – “si applica anche sotto il vigore del D.Lgs. 81/2015 (che ha previsto la forma scritta ai soli fini della prova), in quanto la funzione formativa dell’apprendistato, costituendo elemento causale essenziale, non può essere surrogata né neutralizzata dalle sole sanzioni amministrative previste per le violazioni della disciplina speciale, restando il contratto nullo laddove difetti l’addestramento finalizzato alla qualificazione professionale”.

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