MENICHETTI
LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMO IL CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
di Dott.ssa Elena Bissoli
Con comunicato stampa dello scorso 26 settembre la Corte Costituzionale ha trasmesso la propria decisione in merito alla dichiarazione d’illegittimità dell’art. 3, c. 1, del D.Lgs. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti relativamente alla parte, non oggetto di modifica da parte del c.d. “Decreto Dignità” (D.Lgs. 87/2018), che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato.
In particolare, la Consulta ha ritenuto che la “previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza”. Si rileva che il recente “Decreto Dignità” ha mutato il quantum degli indennizzi in caso di licenziamento illegittimo, rideterminandone il minimo e il massimo e innalzandoli rispettivamente a 6 e 36 mesi, ma nulla ha modificato circa il meccanismo di determinazione degli stessi, rimasto legato al criterio dell’anzianità di servizio.
Nell’attesa di poter esaminare più nello specifico, una volta depositate, le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, è possibile intuire dall’ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma del 26.07.2017 quale sia il tema fondamentale del ragionamento seguito dai giudici della Consulta.
Infatti, tale ordinanza rimarca, anche in relazione al caso di specie, la rilevante differenza di tutela tra i lavoratori coperti dalla disciplina dell’art. 18, c. 7, L. 300/1970 e coloro che, essendo stati assunti dopo il 7 marzo 2015, sono soggetti agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 23/2015; in quest’ultimo caso, il criterio di determinazione dell’indennità risulta essere scevro da qualsiasi valutazione discrezionale del giudice e rigidamente basato sull’anzianità di servizio (precisamente due mensilità per ogni anno di servizio).
La Corte Costituzionale ha ritenuto che il riconoscimento di un’indennità risarcitoria, in tal modo determinata, risulterebbe contrario ai principi di ragionevolezza e uguaglianza e contrastante con il diritto e la tutela del lavoro espressi negli artt. 4 e 35 della Costituzione.
La norma relativa all’individuazione dell’entità dell’indennizzo si rivelerebbe, per la sua rigidità e fissità, priva di capacità d’adeguamento alla fattispecie concreta, slegata da ogni valutazione in merito alla gravità della violazione, al generale comportamento delle parti e allo sfruttamento d’occasioni di lavoro da parte del lavoratore, diminuendo, in un certo senso, la discrezionalità dei giudici stessi.
Si rischierebbe, dunque, di trattare in modo differente delle situazioni tra loro simili.
Censurato il meccanismo legato all’anzianità, la prospettiva futura potrebbe essere quella di tornare, per l’appunto, a quei criteri di calcolo dell’indennità di licenziamento, che affidavano ai giudici l’opportunità d’operare una valutazione caso per caso, sempre all’interno d’un ventaglio d’indennizzi predeterminato.
E’ certamente auspicabile un nuovo intervento del Legislatore.
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