L’obbligo di adozione segli assetti organizzativi, amministrativi e contabili
A cura dell Avv. Stefano Magnoli
Per effetto dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale degli ultimi anni, l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce non solo una mera opzione organizzativa bensì un vero e proprio obbligo giuridico posto in capo agli amministratori delle Società.
Il secondo comma dell’articolo 2086 del Codice Civile, introdotto con il D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, impone, infatti, all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Il dettato normativo sopra richiamato, unitamente ad altri interventi normativi, soprattutto rientranti nell’alveo della gestione della crisi d’impresa, conferma la crescente sensibilità giuridica ed economica del legislatore, verso il benessere dell’azienda, fulcro del tessuto economico e sociale e meritevole di autonoma tutela.
Nella suddetta direzione, vale la pena sottolineare l’ampliamento dell’obbligo di dotarsi di adeguati assetti, oggi rivolto a tutti gli imprenditori, attraendoli in questo modo ai doveri originariamente previsti dall’art. 2381 del Codice Civile per le sole società per azioni.
L’attenzione del legislatore si è, dunque, posta su concetti quali “prevenzione” e “adeguatezza”.
L’amministratore di una Società, di qualunque dimensione essa sia, è chiamato ad effettuare un monitoraggio costante della situazione aziendale al fine di individuare precocemente segnali di rischio e reagire in modo tempestivo e documentato (azionando i cd. meccanismi di early warning) salvaguardando così, auspicabilmente, la continuità aziendale.
Trattandosi di un’obbligazione di mezzi, ciò che viene richiesto all’organo gestorio non è la completa eliminazione del rischio bensì l’adozione di assetti che siano adeguati rispetto alla struttura ed alla complessità dell’impresa e, soprattutto, che siano idonei a favorire la tempestiva adozione di misure correttive qualora si intravedano segnali di rischio.
Né il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza né il Codice Civile specificano quali siano, in concreto, gli assetti adeguati poiché variano al variare della natura, delle dimensioni dell’impresa e del contesto in cui opera. Si garantisce, così, la massima adattabilità e si consente ad ogni impresa di customizzare gli assetti a seconda delle proprie peculiarità e caratteristiche.
Affinché la predisposizione ed il controllo di tali assetti siano efficaci, riveste un ruolo fondamentare la struttura organizzativa con un’adeguata e attenta suddivisione di compiti e di attività all’interno dell’impresa. Gli organi delegati ricoprono un ruolo fondamentale: grava, infatti, sull’amministratore il compito di valutare l’idoneità di tali assetti, mentre è in capo al Collegio Sindacale (se nominato), ma più in particolare al revisore, l’azione di controllo.
La previsione di un protocollo organizzativo rappresentato da funzioni, poteri, deleghe, processi e procedure è in linea con quanto previsto con la definizione di assetto organizzativo, da ricondurre, a sua volta, a due distinte componenti: la struttura organizzativa e i sistemi operativi.
La portata dell’obbligo in commento è evidente anche osservando le possibili conseguenze di un’eventuale violazione.
La giurisprudenza di merito ritiene, all’unanimità, che l’omessa adozione di adeguati assetti costituisca una grave irregolarità, indice di una vera e propria negligenza gestionale tale da poter giustificare, in presenza di determinati indici, l’adozione di un provvedimento del Tribunale ex art. 2049 del Codice Civile, quale la nomina di un amministratore giudiziale con mandato a verificare la predisposizione da parte degli amministratori degli atti organizzativi necessari.
Nel caso in cui fosse accertato che il dissesto della Società sarebbe stato evitabile con l’adozione di adeguati assetti, l’omissione potrebbe comportare una responsabilità anche di natura penale, ai sensi dell’art. 330 del Codice della Crisi.
Proprio come accade per i modelli di organizzazione, gestione e controllo implementati ex D. Lgs. 231/2001, l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e, quindi, efficace nel prevenire eventi dannosi per la Società può attestare la diligenza dell’amministratore e svolgere la funzione di esimente rispetto alla responsabilità di natura penale.
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