2021-02-12

Licenziabile la dipendente in quarantena dopo le ferie all’estero

A cura di Sergio Antonelli e Giulia Maccioni

Il Tribunale di Trento, con ordinanza n. 496 del 21 gennaio 2021 si è pronunciato sulla vicenda di una lavoratrice che, dopo un periodo di vacanza in uno Stato estero, non è rientrata in servizio adducendo come motivazione la necessità di rispettare l’isolamento fiduciario ed è stata poi licenziata per giusta causa.

Il Tribunale ha ritenuto il licenziamento fondato tenuto conto che, al momento della partenza per lo Stato estero per cui era richiesta la quarantena, la dipendente avrebbe dovuto essere consapevole che al suo rientro non avrebbe potuto riprendere immediatamente servizio, in considerazione dell’allora vigente obbligo di isolamento fiduciario in caso di rientro dall’estero.

Con la condotta negligente, infatti, la dipendente si era messa coscientemente, per propria responsabilità, in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla fine delle ferie.

Una simile condotta integra una grave violazione dei doveri inerenti il rapporto di lavoro, in quanto la relativa assenza dal lavoro, seppur dovuta alla necessità di adempiere l’obbligo pubblicistico di isolamento fiduciario, «non può considerarsi giustificata». Il comportamento della lavoratrice lede in maniera irreversibile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

Sottolinea infine il Tribunale che, in questo caso, non si può parlare di una limitazione del diritto di fruire liberamente del periodo di ferie previsto dalla legge. Dal momento che, le esigenze di salute pubblica di contenimento della pandemia hanno imposto a tutta la popolazione sacrifici ben più gravi, con la limitazione temporanea di diritti costituzionalmente tutelati, nonché della libertà di movimento personale e ridotto il godimento di alcuni diritti civili.

In questo contesto è da ritenersi possibile richiedere il sacrificio di non fare le ferie all’estero, sapendo che al rientro attendono almeno due settimane di quarantena. Il comportamento contrario, conclude il Tribunale, sarebbe anteporre gli interessi personali a quelli dell’azienda.

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