2025-01-15

La riforma del sistema sanzionatorio doganale: l’impatto sugli aspetti di penale rilevanza.

Bana Avvocati Associati

Avv. Marcello Bana e Avv. Martina Emilia Scalia 

Il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi», ha dato attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (l. 9 agosto 2023, n. 111), introducendo in Italia nuove disposizioni interne integrative del Codice Doganale dell’Unione Europea e apportando una revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette. 

Entrato in vigore il 4 ottobre 2024, il decreto mira a modernizzare il sistema doganale italiano, migliorando l’efficienza delle procedure, anche attraverso la digitalizzazione, e rafforzando il controllo sulle operazioni doganali. 

L’intervento riformatore risulta improntato alla razionalizzazione della normativa doganale, oggi contenuta in soli 122 articoli a fronte dei 352 di cui si componeva l’abrogato TULD (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia Doganale). Attraverso la riduzione della complessità normativa si è inteso facilitare l’interpretazione delle leggi e agevolare il rispetto delle disposizioni da parte degli operatori economici.

Sempre nell’ottica della semplificazione deve essere inquadrata l’inclusione dell’IVA tra i diritti di confine, accanto ai dazi e alle altre imposte di consumo dovute all’atto dell’importazione. Questa innovazione, volta a rendere più chiara l’individuazione del debitore in caso di rappresentanza indiretta, si traduce, per gli operatori, in una maggiore trasparenza e in una riduzione delle controversie. 

Coerentemente, anche la revisione del sistema sanzionatorio doganale risulta improntato a principi di razionalizzazione e semplificazione delle fattispecie precedentemente previste dal TULD, che oggi risultano ricondotte entro due macro-categorie: tutte le ipotesi in cui i diritti di confine evasi siano inferiori alla soglia dei 10.000,00 euro si applicherà la sola sanzione amministrativa; solo al superamento di detta soglia le condotte di contrabbando saranno soggette alla sanzione penale; ciò al fine di realizzare un principio di proporzionalità nella risposta sanzionatoria e di garantire maggiore equità nel trattamento dei contribuenti.

Quanto specificamente alle fattispecie di rilevanza penale, la riforma ha previsto due distinte ipotesi di contrabbando: per omessa dichiarazione (art. 78) e per dichiarazione infedele (art. 79). 

In relazione al contrabbando per omessa dichiarazione, ai sensi dell’art. 78 viene punito con la multa compresa tra il 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, chiunque al fine di introdurre, far circolare in territorio doganale o far sottrarre alla vigilanza doganale le merci non unionali o l’uscita di merci unionali, ometta di presentare la dichiarazione doganale. Detta sanzione si applica anche al detentore di merci non unionali che non riesca a provare la legittima provenienza di tali merci.

Quanto al contrabbando per dichiarazione infedele, l’art. 79 prevede la pena della multa, anche in questo caso compresa tra il 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, per chiunque dichiari infedelmente qualità, quantità, origine o valore delle merci o qualsiasi altro elemento utile per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti.

Ulteriori e più specifiche ipotesi di contrabbando sono poi previste dagli articoli da 80 a 86 del D.lgs. 141/2024 in continuità con le fattispecie già previste dal precedente TULD. 

Solo per le forme aggravate dei reati di contrabbando è prevista la pena della reclusione:

  • fino a tre anni in tutti i casi in cui almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 50.000 euro e non superiore a 100.000;
  • tra tre a cinque anni quando nel commettere il reato o immediatamente dopo,  nella zona di vigilanza, l’autore è (a) armato o (b) insieme ad altre persone autrici di contrabbando in modo da ostacolare gli organi di polizia; (c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro  la  fede pubblica o contro la pubblica amministrazione (ad es. un ipotesi di falso o di corruzione); (d) quando l’autore è parte di un’associazione per delinquere; (e) quando l’ammontare  di  almeno  uno  dei  diritti  di  confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. 

In tutti i casi è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il  profitto, anche per equivalente.

Con riferimento a tutte le fattispecie di contrabbando, non può sfuggire come la succitata modifica della natura dell’IVA all’importazione e la sua equiparazione ai dazi è destinata a portare con sé, giocoforza, un’accresciuta esposizione al rischio di incorrere in procedimenti penali, posto che anche l’IVA concorrerà al computo del superamento della soglia dei 10.000,00 euro.

Tale effetto moltiplicatore de rischio penale risulta mitigato dalla previsione dell’art. 112 D.lgs. n. 141/2024, che introduce una causa di estinzione del reato (salva l’applicazione della confisca), nei casi in cui questo sia punito con la sola pena della multa, laddove si proceda, in qualsiasi momento del procedimento penale, al pagamento del tributo dovuto e di somma determinata dall’Agenzia delle Entrate non inferiore al 100% e non superiore al 200% dei diritti di confine dovuti per la violazione commessa.

Si segnala, da ultimo, che il Decreto in parola ha apportato modifiche alla disciplina del D.lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), aggiungendo alle pene già previste dall’art. 25-sexiesdecies, l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e b) (i.e. l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito) per la commissione dei reati di contrabbando, laddove le imposte o i diritti di confine dovuti superino i 100.000,00 euro. 

Risulta quindi fondamentale per le imprese aggiornare il modello organizzativo 231 (o dotarsene laddove non sia stato adottato) prevedendo una specifica analisi dei rischi di commissione, nell’interesse o avantaggio dell’ente, dei reati doganali.

Nel complesso, le modifiche legislative apportate dalla riforma contribuiscono alla realizzazione di un sistema doganale più efficiente, digitalizzato e allineato agli standard europei, posizionando l’Italia come un partner commerciale sempre più competitivo e affidabile. 

In tale rinnovato contesto, la revisione del sistema sanzionatorio doganale, basata su principi di trasparenza ed equità, incoraggia un approccio responsabile da parte degli operatori economici.

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