2025-09-12

Il TAR Lazio annulla il no a un impianto fotovoltaico a terra

Con la sentenza n. 14490/2025, il TAR Lazio (Sezione III) ha accolto il ricorso presentato contro il diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Guidonia Montecelio.
Il provvedimento di diniego era stato emesso al termine della Conferenza dei Servizi, con pareri contrari della Città di Guidonia Montecelio, Regione Lazio, Ministero della Cultura e Ministero della Difesa.

Il Tribunale, accogliendo le argomentazioni dello Studio Legale Sani Zangrando, ha annullato gli atti che avevano fermato il progetto.

Ecco i punti principali della decisione:

1. Acquisizione degli atti di assenso

Secondo il TAR, quando un progetto richiede il rilascio di una concessione (nel caso specifico da parte dell’Aeronautica Militare) in base al sistema previgente al Testo Unico per le fonti rinnovabili (D. lgs. 190/2024), questa può essere acquisita durante la Conferenza dei Servizi. Non è quindi necessario ottenerla in anticipo, soprattutto visto che le condizioni definitive dipendono proprio dagli esiti della Conferenza.

2. Rapporto tra aree idonee e strumenti di pianificazione territoriale

Con riferimento al rapporto tra l’idoneità ex lege dell’area di installazione degli impianti FER ai sensi dell’art. 20 co. 8 del D. lgs. 199/2021 e le previsioni del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.) , la sentenza ha evidenziato come un bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti FER sia operato già direttamente dal legislatore, per dare preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili, piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate – già pregiudicate o comunque non di particolare pregio. In sostanza, una mera (astratta) incompatibilità con il P.T.P.R non giustifica di per sé il diniego, richiedendo una motivazione rafforzata al riguardo, nel caso di specie assente.

3. Principio di precauzione

Il TAR sottolinea che misure restrittive possono essere applicate solo se esiste un rischio specifico, dimostrato da una valutazione completa e basata su dati affidabili. 

Nella sentenza si legge che “l’applicazione di misure fondate sul principio di precauzione presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura (cfr., Cons. Stato, sez. III, 3.10.2019, n. 6655), valutazione che all’evidenza nel caso di specie risulta del tutto carente”.

Nel caso in esame, l’ente si era limitato a proporre una fascia di rispetto, senza elementi che giustificassero il divieto totale alla costruzione dell’impianto.

ti potrebbe interessare

2022-12-20

Spagna: l’invalidità del trasferimento di beni c.d. “essenziali” in assenza dell’accordo dell’assemblea generale (sentenza della Corte Provinciale di Salamanca n. 559/2022)

A cura di Maria de MedranoLa Corte Provinciale di Salamanca si è pronunciata, con sentenza del 6 settembre n. 559/2022, in merito all’invalidità del trasferimento di beni c.d....

2023-12-19

Nasce Joivy, la prima piattaforma integrata per il residenziale in Europa

DoveVivo, ALTIDO e Chez Nestor si uniscono formalmente sotto un nuovo marchio dando vita a un unicum nel panorama europeo del livingMilano, 21 novembre 2023 – Nuova brand identity per il...

2024-11-15

Veridas revoluciona el sector de la Movilidad con sus soluciones de verificación de identidad

El primer ebook de la industria de la movilidad que revela cómo combatir el fraude y mejorar la experiencia del usuario con la verificación de identidad En un mundo donde la...

DESCUBRE
MÁS

Para recibir más información sobre el mundo
de la Cámara de Comercio de España en Italia,
completa el formulario y ponte en contacto con nosotros


    He leído y acepto la política de privacidad.