2022-12-21

Hybrid Work Era

La pandemia ha notevolmente accelerato un cambiamento nell’organizzazione del lavoro.

Nel volgere di soli due anni lo smart working, un modello di lavoro prima visto con una certa ritrosia, è diventato pressoché unico e necessario per assicurare la continuità della maggior parte delle attività produttive, intendendosi con ciò tutti i lavori “remotizzabili”.

Ma lo smart working è esattamente ciò che abbiamo sperimentato durante l’emergenza? Il c.d. lavoro agile o smart working non è, infatti, una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato. La disciplina di riferimento è dettata dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81(articoli 18-24), da ultimo modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni).

Lo smart working è una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno di un’azienda che si basa su quattro pilastri fondamentali: revisione della cultura organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e spazi fisici.

A tal proposito si ricorda che è slittato dal 1° dicembre 2022 al 1° gennaio 2023 il termine entro il quale i soggetti obbligati e abilitati, che ricorrono al lavoro agile sulla base di accordi individuali, devono adempiere ai relativi obblighi di comunicazione al Ministero del Lavoro.

All’interno di tale comunicazione i datori dovranno indicare:
• i nominativi dei lavoratori interessati;
• l’inizio e la fine delle prestazioni di lavoro agile;
• la data di sottoscrizione degli accordi che, già da settembre, si ricorda, le imprese non sono più tenute ad allegare alla comunicazione.

Per far ciò le aziende potranno utilizzare un apposito applicativo web disponibile sul sito “Cliclavoro” o, in alternativa, nel caso di elevati numeri di lavoratori agili, il servizio per l’inoltro massivo delle comunicazioni c.d. “REST” di cui al DM 149/2022, attivo dal 15 dicembre scorso, che consente di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce inviando un file Excel.

La tardiva od omessa comunicazione dell’avvio dello smart working sarà soggetta all’applicazione di una sanzione variabile da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ogni singolo lavoratore interessato.

Peraltro, un emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio propone la proroga dello smart working per tutto il 2023. Ad essere coinvolti sarebbero gli occupati cosiddetti “fragili” e i genitori dei minori di 14 anni. La proposta di modifica alla legge di Bilancio non è stata ancora approvata.

Lo smart working, però, non ha solo risvolti positivi, soprattutto relativamente alle PMI.

Ci si domanda, quindi, nel 2023 quale sarà il “new normal”?

A distanza di due anni dall’esplosione della pandemia ragionare su come potrebbe configurarsi il “new normal” è d’obbligo, perché una cosa è certa: tornare allo status quo pre-emergenza è praticamente impossibile e probabilmente anche poco sensato.

Hybrid work potrebbe essere la soluzione. Il lavoro ibrido nasce dal mix tra lavoro a distanza e lavoro in presenza. Non si tratta banalmente di un compromesso tra vecchio e nuovo, ma di una modalità che punta a sintetizzare il meglio delle due esperienze rispondendo alle mutate esigenze dei lavoratori e creando al contempo organizzazioni sempre più competitive. Ad oggi non esiste un “hybrid work model” definito.

Nella “hybrid work era” non esiste un modello di organizzazione giusto o sbagliato: è fondamentale che le aziende si pongano obiettivi chiari e condivisi con il management e siano consapevoli dei punti di forza e di attenzione dei differenti modelli (mainly physical, activity based, club house, hub&spoke, fully virtual – almeno per ora).

È pacifico che qualunque sia il modello che verrà adottato, le aziende dovranno essere pronte a numerosi cambiamenti che comporteranno spazi differenziati, nuove policies aziendali atte a regolamentare nuovi comportamenti, diversi protocolli di sicurezza e così via.

Riteniamo che due saranno i temi su cui le aziende dovranno puntare: la formazione dei lavoratori e l’implementazione nella fornitura dei servizi informatici, con un occhio di riguardo al tema dei costi energetici.

ti potrebbe interessare

2024-04-29

GESTIONE DEI RISCHI NELLE OPERAZIONI DI M&A: L’“AVAL A PRIMER REQUERIMIENTO” COME ALTERNATIVA ALL’ESCROW

Pavia e Ansaldo SLP A cura di Javier Vicente e Max Pacifici   Nelle operazioni di M&A, l'acquirente è tipicamente soggetto a una serie di rischi, quali, ad esempio, la...

2024-04-29

Recesso “libero” dalle società aventi durata statutaria “superiore alla vita umana”

Studio Legale e Tributario IOOS Avv. Michele Brunetta La recente sentenza dd. 7 gennaio 2022 del Tribunale di Savona ha confermato la legittimità del recesso ad nutum – ovvero la...

2024-04-29

Licenziamento legittimo anche se il danno economico subito dall’azienda a causa del comportamento disciplinarmente rilevante sia di lieve entità

De Luca & Partners Avv.ti Enrico De Luca e Raffaele Di Vuolo Con l’ordinanza n. 1476 del 15 gennaio 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla gravità del...

DESCUBRE
MÁS

Para recibir más información sobre el mundo
de la Cámara de Comercio de España en Italia,
completa el formulario y ponte en contacto con nosotros


    He leído y acepto la política de privacidad.