Golden Power: benefici della nuova normativa sugli investimenti esteri in Spagna
a cura di Marc Alcolea Musicco, Pavia e Ansaldo SLP
Lo scorso 5 luglio è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale spagnola («BOE») il Regio Decreto 571/2023, del 4 luglio, sugli investimenti esteri –golden power (di seguito, il “Regio Decreto”).
Il Regio Decreto, che entrerà in vigore il prossimo 1 settembre 2023, oltre a procedere ad una organizzazione sistematica più definita delle categorie dei settori ritenuti strategici e degli investimenti che rientrano nella disciplina del golden power, rende più dinamica e flessibile la procedura.
Tra le modifiche introdotte, evidenziamo (i) la riduzione del termine a disposizione del governo spagnolo per pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione (da 6 a 3 mesi), (ii) la previsione di una nuova consultazione volontaria preliminare e (iii) l’inclusione di determinate operazioni esenti.
Con riferimento a quest’ultima, le principali operazioni che potranno essere eseguite senza ricevere la preventiva autorizzazione delle autorità spagnole risultano le seguenti:
- operazioni che prevedono l’acquisizione di capitale da parte di soggetti che, essendo già in possesso del 10% della società target, non determinano un cambio di controllo -inteso come la capacità di esercitare un’influenza decisiva – della società stessa;
- operazioni di ristrutturazione interna nell’ambito di un gruppo di imprese;
- determinate operazioni di investimento in società appartenenti a determinati settori strategici, a condizione che il fatturato della società non sia un superiore a 5.000.000 € nell’ultimo esercizio contabile.
Inoltre, segnaliamo che l’esecuzione di un’operazione senza l’ottenimento dell’autorizzazione, comporterà l’inefficacia del negozio giuridico e il divieto di esercitare diritti politici o economici nella società spagnola, oltre all’applicazione delle sanzioni indicate nello stesso provvedimento.
In questo contesto, il nuovo sistema di consultazione volontaria preliminare permetterà alle imprese di trasmettere una richiesta alla Direzione Generale di Commercio Internazionale e Investimenti spagnola («Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones») circa la necessità di ottenere autorizzazioni preventive o meno rispetto a una concreta operazione. La risoluzione emessa dall’autorità sarà vincolante e darà certezza rispetto alla eventuale applicabilità della normativa qui oggetto di disamina al caso specifico.
Tuttavia, qualora si avvii l’iter sopra descritto, la richiesta di autorizzazione non potrà essere formulata finché non sia data risposta alla consultazione stessa o non siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Di conseguenza, sarebbe preferibile presentare la consultazione volontaria solo nel caso in cui ci siano forti dubbi sulla necessità di autorizzazione, al fine di evitare un eventuale rallentamento dell’operazione.
In conclusione, nonostante il Regio Decreto renda più agile e trasparente, l’applicazione della disciplina del golden power, vista la complessità del sistema di controllo degli investimenti stranieri, sarà altamente raccomandabile l’assistenza di consulenti esperti in materia di investimenti in Spagna.
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