Decreto Agosto: esoneri contributivi e altre agevolazioni per i datori di lavoro
A cura di Avv. Enzo Pisa e Dott.ssa Annachiara Zandonà
Il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), entrato in vigore lo scorso 15 agosto, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (legate all’emergenza da COVID-19), introduce, inter alia, esoneri contributivi, fruibili entro il 31.12.2020 e finalizzati a favorire e stabilizzare l’occupazione, riducendo il costo del lavoro.
Anzitutto, è previsto, all’art. 3, per un periodo massimo di quattro mesi un esonero dal versamento dei contributi previdenziali posti a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL, per le aziende (con esclusione di quelle agricole) che non s’avvalgano dei nuovi ammortizzatori sociali introdotti dallo stesso Decreto Agosto o che hanno beneficiato, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti d’integrazione salariale COVID-19; il valore massimo del beneficio de quo è pari al doppio delle ore d’integrazione salariale fruite nei predetti due mesi (riparametrato e applicato su base mensile); al momento, la disposizione che stabilisce tale agevolazione contributiva non è efficace, necessitando essa dell’autorizzazione della Commissione Europea.
L’art. 6 D.L. cit. prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL) a carico del datore di lavoro (i contributi a carico del dipendente non subiscono alcun esonero o riduzione) per un periodo massimo di sei mesi (nel limite massimo di un importo d’esonero pari ad € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ed entro i limiti della copertura finanziaria) per i datori di lavoro (esclusi quelli del settore agricolo) che assumono, successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati (non, però, apprendisti, né domestici e neppure i lavoratori che abbiano intrattenuto un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa) con contratto a tempo indeterminato o trasformino rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; l’INPS dovrà provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa dedicato all’agevolazione de qua, dando anche istruzioni operative relative a tale beneficio.
I due esoneri testé esaminati sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni previsti dalla vigente normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Con specifico riferimento, poi, ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, tra i più colpiti dalla crisi economica seguita all’emergenza pandemica, l’art. 7 del Decreto Agosto riconosce l’esonero contributivo di cui al precedente art. 6 con le medesime modalità e nello stesso arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale; lo stesso art. 7 stabilisce che, in caso di conversione dei detti rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, ad essi s’applicherà il più ampio esonero contributivo previsto, in generale, dall’art. 6 per tali casi di trasformazione contrattuale; anche tale beneficio dovrà essere autorizzato dalla Commissione Europea.
Al fine di contenere gli effetti straordinariamente negativi sull’occupazione determinati dalla pandemia da COVID-19 in aree già caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 27 del D.L. 104/2020 riconosce per i datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni dell’Italia meridionale e in Umbria, un esonero contributivo (anch’esso sottoposto ad autorizzazione della Commissione Europea) pari al 30% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Infine, l’art. 112 del D.L. cit. eleva, limitatamente al periodo d’imposta 2020, la soglia d‘esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefits, raddoppiandola da € 258,23 ad € 516,46 per il solo periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.
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