DDL Lavoro 2024: Nuove Opportunità e Semplificazioni per le Imprese
Studio Legale Lexellent
Avv. Giulia Leardi e Avv. Giulietta Bergamaschi
Con l’approvazione definitiva al Senato del Disegno di Legge Lavoro (DDL Lavoro – Atto Senato n. 1264), avvenuta l’11 dicembre 2024, entrano in vigore una serie di significative modifiche in ambito lavorativo. Di seguito un riepilogo – in pillole – delle principali novità.
- Dimissioni per Fatti Concludenti
- Finalità: Combattere la pratica dell’assenza ingiustificata finalizzata a ottenere la NASpI tramite licenziamento.
- Nuova normativa: Introduzione del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015:
- Assenze ingiustificate superiori a 15 giorni (in assenza di previsione contrattuale) implicano la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore.
- Esclusione in caso di forza maggiore o impossibilità di comunicare motivi di assenza.
- Obbligo per il datore di lavoro di comunicare l’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
- Modalità operative: In attesa di chiarimenti INL sulle modalità comunicative.
- Contratti Misti
- Finalità: Promuovere la flessibilità lavorativa e l’accesso al regime forfetario.
- Condizioni applicative:
- Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (40%-50% del tempo pieno).
- Contratti di lavoro autonomo certificati e distinti nel domicilio professionale.
- Compatibilità con contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011.
- Lavoro Stagionale
- Norma di interpretazione autentica: Estensione del concetto di stagionalità alle intensificazioni produttive o alle esigenze legate ai cicli stagionali.
- Efficacia retroattiva: Applicabile a rapporti sorti prima dell’entrata in vigore e non ancora definiti.
- Patto di Prova nei Contratti a Termine
- Durata proporzionale: Un giorno di prova ogni 15 di calendario, con limiti:
- Contratti ≤ 6 mesi: 2-15 giorni.
- Contratti > 6 e ≤ 12 mesi: 2-30 giorni.
- Ruolo della contrattazione collettiva: Possibilità di derogare in senso più favorevole.
N.B. : Il Legislatore ha inteso introdurre una specifica modalità di calcolo della durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato con termine inferiore a 12 mesi, fermo il criterio astratto della proporzionalità del periodo di prova rispetto alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.
In particolare, salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova viene fissata in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, con durata minima di 2 giorni e durata massima di 15 giorni per i contratti con termine inferiore a 6 mesi e di 30 giorni per i contratti con termine superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Decreto legislativo 27/06/2022, n. 104Articolo 7 – Durata massima del periodo di prova
1. Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi. 2. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. […] |
DDL LavoroArt. 13 – Durata del periodo di prova
All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n.104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi». |
5. Smart Working
- Comunicazioni obbligatorie: Obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro entro 5 giorni dall’avvio o modifica delle condizioni di lavoro agile.
- Somministrazione di Lavoro
- Esclusioni: Eliminazione dei limiti quantitativi per lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro.
- Durata delle missioni: Abrogata la disciplina transitoria per missioni a termine superiori a 24 mesi.
- Causali: Esenzioni per categorie specifiche (disoccupati da oltre 6 mesi, lavoratori svantaggiati).
- Pagamento Dilazionato dei Debiti Contributivi
- Rateizzazione: Possibilità di dilazione fino a 60 rate mensili per debiti contributivi INPS/INAIL dal 1° gennaio 2025.
- Dettagli attuativi: In attesa di decreto ministeriale.
- Compatibilità tra Lavoro Subordinato e Cassa Integrazione
- Modifiche al D.Lgs. n. 148/2015:
- Riduzione (non sospensione) del trattamento di integrazione per giornate lavorative effettuate.
- Decadenza in caso di mancata comunicazione all’INPS dell’attività lavorativa.
- Novità sull’Apprendistato
- Estensione risorse: Fondo sociale destinato a tutte le tipologie di apprendistato.
- Trasformazione contratti: Possibilità di passare da apprendistato per qualifica/diploma a professionalizzante o alta formazione.
- Conciliazioni Telematiche
- Digitalizzazione: Semplificazione dei procedimenti di conciliazione tramite collegamenti audiovisivi.
- Regole tecniche: Da definire entro 12 mesi tramite decreto ministeriale.
Le nuove disposizioni puntano a favorire la flessibilità, migliorare l’efficienza amministrativa e garantire maggiore tutela sia per i lavoratori che per le imprese.
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