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Gruppo Iva: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 222 del 2019
Con la risposta all’interpello n. 222 del 1 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina del Gruppo Iva, le cui disposizioni sono contenute nel Titolo V del DPR n. 633 del 1972 e nel DM 6 aprile 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze (recante le disposizioni a carattere attuativo) nonché nella Circolare n. 19/E del 2018 della stessa Agenzia delle entrate.
In particolare la Circolare predetta aveva precisato che a seguito dell’esercizio dell’opzione Gruppo Iva, gli aderenti al medesimo Gruppo perdono la soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, e si viene a costituire un autonomo soggetto d’imposta dotato di una propria partita IVA e di propria iscrizione al VIES.
Il Gruppo IVA assume, quindi, tutti gli obblighi dichiarativi, di liquidazione, di versamento e i diritti previsti per le operazioni in cui l’imposta diviene esigibile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la sua costituzione e in particolare: per le operazioni attive avendo riguardo al momento di esigibilità dell’IVA relativa alle operazioni poste in essere, e per le operazioni passive al momento in cui il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile.
I singoli partecipanti, invece, assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo IVA ovvero dopo la sua cessazione.
Nel caso esaminato nella risposta ad interpello n. 222 del 2019 il Gruppo IVA si è costituito con effetti dal 1 gennaio 2019, pertanto da quel momento gli aderenti hanno perso l’autonomia soggettiva ai fini dell’Iva, che è stata infatti acquisita dal Gruppo, quale nuovo soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di Iva per le operazioni poste in essere dal Gruppo.
L’Agenzia inoltre ricorda che in merito agli obblighi di fatturazione la capogruppo dovrà emettere fattura applicando l’Iva per le prestazioni rese nei confronti dei soggetti esterni al Gruppo Iva, mentre le prestazioni rese alle società del Gruppo sono considerate “fuori campo Iva” ai sensi dell’articolo 70-quinquies DPR n. 633 del 1972.
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