Ancora sull’abuso dei permessi ex L. 104/1992 da parte del dipendente
IOOS Studio legale e Tributario
Avv. Enzo Pisa
Con la sentenza n. 2619 dello scorso 4 febbraio, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sull’uso (rectius, abuso) dei permessi retribuiti concessi ai lavoratori subordinati ex art. 33 L. 104/1992 per l’assistenza di persone disabili.
Assistenza che, come sottolineato dalla stessa Suprema Corte in altra recente pronuncia (Cass. 26417/2024), non deve essere interpretata in modo restrittivo, come semplice presenza fisica presso l’abitazione del familiare disabile, in quanto può ben comprendere una serie di attività, che, pur non svolgendosi esclusivamente in casa, sono funzionali al benessere della persona affetta da disabilità.
La sentenza di legittimità in commento riguarda il caso di un dipendente licenziato per giusta causa per aver trascorso parte della giornata (due ore circa) per la quale aveva chiesto il permesso per partecipare ad un torneo sportivo, e quindi per finalità diverse rispetto a quelle per cui il beneficio in oggetto era stato concesso.
Nella fattispecie, la S.C., nel respingere il ricorso del lavoratore, che aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato integralmente quella di primo grado, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato allo lavoratore medesimo per utilizzo indebito dei permessi ex L. 104/1992, ha affermato che “nessun elemento, testuale o logico, consente di attribuire al beneficio in oggetto una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. In conseguenza, ove il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto”.
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