2020-03-26

AGGIORNAMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: ENTRATE IN VIGORE MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19- MODIFICATO L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOSPESE

È entrato in vigore oggi il nuovo DL 19/2020, che ha riordinato i poteri del Presidente del Consiglio (nonché, in certi limiti, del Ministro della Salute, dei Presidenti di Regione e dei Prefetti), di adottare misure restrittive (molte delle quali già in vigore) per fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando anche misure per coordinare tra loro le disposizioni adottate dalle diverse autorità.
In particolare, e fino al 31 luglio 2020, sull’intero territorio nazionale, o su parti di esso:

  • possono essere deliberate misure restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte;
  • le misure sono deliberate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ma, in casi di estrema necessità e urgenza, e nelle more dell’intervento del Presidente del Consiglio, possono essere adottate anche dal Ministro della Salute;
  • sempre nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio, e con efficacia limitata fino a tale momento, anche le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive nel loro territorio o in una parte di esso, senza incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
  • Sindaci, invece, non possono più adottare ordinanze dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali;
  • Prefetti possono, se assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, e dopo avere sentito “senza formalità le parti sociali interessate”, imporre lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione.
  • Inoltre è stato modificato e inasprito il sistema sanzionatorio (sanzione amministrativa fino a € 3000; chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni; arresto da 3 a 18 mesi in caso di violazione dell’obbligo di quarantena).

Inoltre, ieri 25 marzo 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze (“MISE”) hanno tenuto un confronto con le sigle sindacali nazionali, all’esito del quale è stato emanato in serata il Decreto del MISE che modifica l’elenco delle attività non soggette a sospensione fino al 3 aprile, originariamente contenuto nell’allegato 1 al DPCM 22 marzo (sulla sospensione delle attività produttive ritenute non essenziali, efficace dal 23 marzo scorso, leggi il nostrto approfondimento sul DPCM 22 marzo 2020 cliccando qui).

ll Decreto del MISE:

  • aggiunge al precedente elenco di attività consentite sei nuove attività, dapprima sospese e la cui attività è da oggi invece consentita (clicca qui per visualizzare le nuove attività consentite).

    Queste imprese, al pari di tutte le imprese non sospese, devono comunque rispettare i contenuti del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il  contenimento della diffusione del Covid-19 (leggi il nostro approfondimento sul Protocollo cliccando qui).

  • elimina dal precedente elenco di attività consentite, sospendendone l’attività sino al 3 aprile, 28 attività sino a ieri non soggette a sospensione (clicca qui per visualizzare le attività eliminate).

    Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e la cui sospensione derivi dal Decreto del Mise del 25 marzo, è consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

In ogni caso, ricordiamo che rimangono consentite le attività:

  • di filiera e “funzionali” a quelle dell’allegato. In tal caso l’azienda deve comunicare al Prefetto competente un elenco delle imprese o amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere l’attività ove ritenga non sussistenti le condizioni di cui sopra;
  • dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari o ogni altra attività funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • con impianti a ciclo continuo, previa comunicazione al Prefetto;
  • dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché altre attività strategiche per l’economia previa autorizzazione del Prefetto.

Infine, le attività sospese potranno comunque proseguire con modalità a distanza o lavoro agile.

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